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Cassazione: Sicurezza, colpevole il datore di lavoro che omette di installare la segnaletica di pericolo



La Corte diCassazione, con sentenza n. 956 del 13 gennaio 2014, ha respinto il ricorso diun datore di lavoro avverso la decisione con cui era stato ritenuto colpevole, quale amministratore unico di una Società, del reatoex art.163 del D.lgs. n.81 del 2008 per avere omesso di installare lanecessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo e, inparticolare, di una piattaforma esistente al cancello d'ingresso del piazzaleaziendale utilizzato dai mezzi di trasporto.

IlTribunale aveva ritenuto che lo scontro avvenuto fra un automezzo in entrata ela piattaforma sovrastante l'accesso avesse messo in evidenza l'omessa adozionedella necessaria cautela oggetto della fattispecie legale. La Suprema Corte - ritenendo infondato ilmotivo di ricorso del datore di lavoro il quale lamentava un'errataapplicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per avere ilgiudice, non applicando correttamente gli artt. 2 e 163 della legge citata,applicato una revisione che si dirige ai soli dipendenti del "datore dilavoro" e che non può avere come riferimento coloro che non sono legatiall'azienda da un rapporto di lavoro, come appunto il conducente di unautomezzo di altra ditta che faceva ingresso nel piazzale, per il quale possonovalere i principi di responsabilità fissati dall'art. 2051 cod. civ. - condivideil principio di diritto fissato conla sentenza, n. 23147 del 17 aprile 2012, secondo cui: "In tema di prevenzione nei luoghi dilavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela deilavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tuteladei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentementedall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Neconsegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidiantinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o diomicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso conviolazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cuiagli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché laperseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c.,cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione el'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto siaricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cuiagli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivoestraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momentodell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalitàtali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condottainosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidenteverificatosi.".

Tale principio - precisano i giudici di legittimità - risponde all'esigenza diprevenzione in favore di tutti coloro che vengono in relazione con i luoghi dilavoro, tale dovendosi intendere anche il piazzale e il relativo accessoutilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi che trasportano beninecessari per l'attività produttiva.

E'evidente - si legge nella sentenza - che l'accesso di un automezzo non puòdirsi occasionale o imprevisto e del resto, la lettura del comma secondodell'art.163, citato, rende evidente che al datore di lavoro è fatto obbligo diapporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del trafficointerno al luogo di produzione e all'opificio, cosi confermandosi in modoinequivoco la finalità e il contenuto delle regole di prevenzione che nonpossono che avere come riferimento tutti coloro che vengono a trovarsicoinvolti nella mobilità interna.

Data: 16/01/2014 10:00:00
Autore: L.S.