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Cassazione: anche le riserve societarie nella determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 130 dell'8 Gennaio 2014. Nelcalcolare l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dalconiuge onerato nei confronti dell'altro in sede di separazione odivorzio, il giudice deve tener conto dell'intera situazionefinanziaria dell'obbligato. Dunque, a maggior ragione, sel'obbligato è un imprenditore occorre parametrare l'importoanche relativamente alle riserve detenute dalla società di cui èsocio o titolare.


Nel caso di specie, afronte di pronunce sfavorevoli sia in primo che in secondo grado,l'imprenditore obbligato – al quale era stata addebitata laseparazione per comprovata infedeltà, commessa in un momentoprecedente rispetto al deterioramento dei rapporti affettivi traconiugi, tale per cui si era reso impossibile il proseguimento dellavita matrimoniale – lo stesso aveva proposto ricorso in Cassazionecontestando appunto le modalità attraverso le quali il giudice delmerito era giunto alla definizione della somma dovuta allacontroparte. Rigettando interamente le doglianze proposte, la SupremaCorte ricorda come sia principio consolidato nel nostro ordinamentola circostanza che “in tema di separazione tra coniugi, al finedella quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore delconiuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice dimerito è tenuto a considerare tutte le risorse economichedell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gliinvestimenti in titoli obbligazionari e azionari e in beni mobili),avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolaritàdel patrimonio in termini di redditività e capacità di spesa”. Amaggior ragione se, come nel caso in oggetto, è accertato che lerisorse proprie della moglie sono del tutto inadeguate a consentirledi mantenere il tenore divita precedente. Correttodunque inserire nella massa patrimoniale anche le riserve societarie,le quali, nonostante il calo subito negli ultimi anni considerati,rimanevano tuttavia di importo rilevante.

Data: 15/01/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi