Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28586 del 20 dicembre 2013, testamento olografo e contestazione dell'autenticità.




di Massimiliano Sottile- L'art. 602 del codice civile, primo comma recita: “Il testamento olografo deve essere scrittoper intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (Art. 606, 684)”.

Esso rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per esprimere leproprie volontà, poiché la sua redazione è semplice ed economica potendo(dovendo) procedere il testatore alla scrittura di proprio pugno, ma lo stessopuò essere facilmente alterato smarrito o distrutto.

Qualora chi è stato escluso dal testamento o non sia soddisfatto delledisposizioni testamentarie, e abbia dubbi circa l'autenticità dell'atto, può impugnarlo sostenendo l'invaliditàdello stesso.

Il legislatore ha previsto che l'invalidità può essere determinatadalla nullità o dall'annullabilità, mentre nella prima ipotesi non sussiste unlimite di tempo entro il quale debba essere rilevata, in caso di annullabilità l'azione per rilevarla deve essere avviata entro5 anni da quando il Notaio dà comunicazione del testamento agli interessati.

Il testamento olografo, può essere nullo in caso sia contrario allalegge o presenti gravi vizi di forma, come la mancanza della firma del de cuius oppure qualora sia statoscritto solo in parte dal testatore, ad esempio due scritture differentipossono far sorgere il dubbio a chi vi abbia interesse, che il testamento nonsia stato scritto interamente dal defunto.

La giurisprudenza ha elaborato due tesi differenti in merito aglistrumenti processuali da utilizzare per contestare l'autenticità dellascrittura privata.

Secondo un primo indirizzo dei Giudici di Piazza Cavour, il testamentoin questione non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto chel'articolo 602 del cod. civ. prevede la forma scritta, inoltre la sua efficaciaderiverebbe dal riconoscimento tacito o espresso del soggetto contro il quale èprodotto. Quest'ultimo ove non voglia riconoscere o voglia contestare il testamento deve proporreil disconoscimento. Nell'ipotesi che sia proposto il disconoscimento è lacontroparte, quindi chi ne trae vantaggio dal testamento, a dover dimostrareche la scrittura non è stata contraffatta ed effettivamente proviene dal suoautore apparente, proponendo l'istanza di verificazione del testamento (Cortedi Cass. sentenza n. 3371 del 16 ottobre 1975, Corte di Cass. sentenza n. 3849del 5 luglio 1979).

Un diverso indirizzo della Suprema Corte, ritiene che la contestazionedell'autenticità del testamento olografo si risolve in un'eccezione di falso equindi debba essere sollevata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 221e ss. del cod. di proc. civ. (Corte di Cassazione, sentenza n. 2793, del 3 agosto1968, Corte di Cassazione, sentenza n. 16362 del 30ottobre 2003).

Le Sezioni Unite della Corte diCassazione, chiamate a pronunciarsi sul contrasto della giurisprudenza riguardoi modi di contestazione delle scritture private proveniente da terzi edestranei alle lite, con sentenza n. 15169, del 23 giugno 2010, hanno enunciatola libertà di forma nella contestazione delle scritture private provenienti daterzi, ad eccezione del testamento olografo che richiede la querela di falsoper la contestazione.

Tutta via tale pronuncia non ha risolto il contrasto all'interno dellaSezione II della Corte di Cassazione, infatti con sentenza n. 28637 del 23dicembre 2011, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che il testamentoolografo può essere semplicemente disconosciuto da chi ne assuma la falsità,gravando così l'erede testamentario di avviare l'azione per la verificazionedella scrittura al fine di accertarne l'autenticità.

Una successiva pronuncia della Suprema Corte, sentenza 24 maggio 2012 n. 8272, ha ribadito che è necessaria laquerela di falso per contestare la scrittura privata proveniente dal de cuius, infatti la natura del testamento olografo conferisce ad esso una incidenzasostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da non esseresufficiente il mero disconoscimento onde contestarne l'autenticità.

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 28586 del 20 dicembre 2013, ha rimesso la questione al Primo Presidente affinché eventualmente disponga che leSezioni Unite chiariscano quale sia lo strumento processuale da utilizzare percontestare l'autenticità del testamento olografo.

Dott. Massimiliano Sottile

Data: 06/01/2014 11:00:00
Autore: Massimiliano Sottile