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Cassazione: i giustificati motivi necessari per il diniego di rinnovo della locazione alla prima scadenza



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 28469 del 19 Dicembre 2013. Illocatore di immobile ad uso abitativo può evitare ilrinnovo del contratto alla prima scadenza solo per giustificatimotivi, cause tassativamente elencate dalla legge 392/1978.Quando ciò accade, il locatore ha sei mesi di tempo perdestinare l'immobile all'uso dichiarato in disdetta; scaduto taletermine, il conduttore potrà agire avverso il locatore perinadempimento. La presunzione connessa all'esistenza di tali motivinon è assoluta, bensì iuris tantum, dunque suscettibiledi prova contraria. Ciò significa che, come nel caso in oggetto,se l'immobile non viene destinato all'uso dichiarato entro i sei mesidi legge, il locatore potrà andare esente da responsabilità nelmomento in cui provi che il ritardo non sia dovuto a suo dolo ocolpa, ma per eventi esterni imprevedibili e non dipendenti dalla suavolontà. L'onere della prova resta a carico del locatore;questo soggetto dovrà infatti dimostrare di aver adottato tutte leaccortezze possibili.

Nel caso in oggetto ilconduttore, a seguito di disdetta, ha intimato al locatore ilrisarcimento del danno subito poiché il figlio del dante causa –tale il motivo dichiarato in disdetta, cioè la destinazionefamiliare del bene rilasciato – non avrebbe mai abitato l'immobile.La ricostruzione del ricorrente, basata sull'assunto che lecompetenti autorità non si sarebbero attivate in tempo al finedell'utile rilascio dei permessi necessari alle modifiche abitativerichieste dal figlio, è stata qualificata dalla Suprema Corte come“fantasiosa”; il ricorrente non avrebbe assolto l'onere dellaprova richiesta dalla legge, la quale accorda sicuramente maggioritutele in capo al conduttore, identificato come parte debole delrapporto contrattuale.

Vedi anche: la guida sulle locazioni

Data: 04/01/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi