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Verbali al codice della strada: l'errore materiale non determina la nullità della contestazione



di Luigi Del Giudice - (Corte di Cassazione, ordinanza 20 dicembre 2013, n. 28516)

Tizio transitava, alla guida del suo motocarro marcaPiaggio, da un incrocio nonostante la luce semaforica indicasse l'interdizioneal passaggio. Per questo gli venivaelevato relativo verbale contro il quale , lo stesso, ricorreva in quanto riteneva che gli agentiaccertatori avevano indicato nel verbalei dati della patente di guida anzichédella Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.), con la paventataconseguenza che la perdita dei punti patente avrebbe riguardato tale titolo enon già, come espressamente previsto all'art. 3.1 della circolare 14 aprile2008 n.300 del Ministero dei Trasporti (1), il titolo abilitativoprofessionale.

Mentre il Giudice di Pace respingeva il ricorso, ilTribunale lo accoglieva, ritenendo che la erronea indicazione degli estremidella C.Q.C. nel verbale, lungi da concretizzare un emendabile errore materiale- incontestati restando gli altri elementi identificativi del trasgressore edella trasgressione - determinasse la nullità della contestazione.

In particolare il Tribunale riteneva che la errata indicazione del numeroidentificativo della patente personale di Tizio nello spazio dedicato allaC.Q.C. ponesse i presupposti per la detrazione dei punti-patente dal primotitolo abilitativo e non già dal secondo: così argomentando però il giudice delgravame incorreva in tre errori logici:

· il primo consistito nel far rifluire conprognosi ex ante nel requisito di validità dell'accertamento una conseguenzadel tutto ipotetica - e da ipotizzare solo in caso di improbabile errorereiterato, pur dopo l'inizio del presente procedimento;

· il secondo nel porre sullo stesso piano lasanzione principale - oggetto primario della contestazione verbalizzata - conquella accessoria dell'affievolimento del titolo abilitativo;

· il terzo nel confondere l'interesse del Tizio a far emendare l'errore formale - rispetto alquale il ricorso per l'annullamento del verbale si poneva, per quanto sin quiargomentato, come del tutto incongruo - con la fondatezza della contestazionesostanziale.

Infine fermo restando che gli accertatori sono incorsi in unerrore materiale nell'indicare il numero di patente di guida privata qualeidentificativo della C.Q.C. - da cui sola avrebbero potuto detrarsi i c.d.punti patente, a norma del punto 3 e 3.1 della Circolare - 14/04/2008 - N.300/A/1/24527/108/13/7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - èaltrettanto vero che la nullità del verbale è stata pronunziata pur essendo peril resto tale mezzo di accertamento perfettamente idoneo - pur se viziato in unelemento formale, facilmente emendabile- a render edotto il conducente dellacontestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, secondo quanto piùvolte affermato in sede di legittimità (cfr. sul punto della funzione delverbale di accertamento: Cass. Sez. II n. 924/2010; Cass. Sez. I n. 3536/2006;Cass. Sez. I n. 8939/2005; Cass. Sez. I n. 21007/2004.

(1) 3.1 Indicazioni sul verbaledi contestazione
Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal5.4.2008 e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sulCAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture danoleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art.200 C.d.S.deve contenere l'indicazione del numero di CQC e/o del CAP possedutodal conducente.
Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essereriportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dalconducente (punto 1 - dati del trasgressore). Nella casella relativa allacategoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP,indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo.
La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono esserecomunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione dellaviolazione.

Dott. Luigi DelGiudice

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Data: 01/01/2014 10:00:00
Autore: Luigi Del Giudice