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Consiglio di Stato ordinanza n. 05619/2013, possibili conseguenze per gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti non qualificati.



di Massimiliano Sottile- La lottaall'evasione fiscale è fondamentale per il risanamento del Bilancio delloStato, gli strumenti che devono essere adottati bisogna che siano efficaci eceleri, ma anche rispettosi dei principi affermati nella Carta Costituzionale,sia per salvaguardare i diritti dei contribuenti sia per garantire gliinteressi dei cittadini in genere.

Per sopperire allamancanza di personale l'Agenzia delle Entrate ha modificato l'articolo 24 delRegolamento di Amministrazione, tale modifica ha consentito di attribuireincarichi dirigenziali a funzionari interni pur non essendo quest'ultimi inpossesso della relativa qualifica.

I vertici dell'Amministrazionefinanziaria hanno nominato direttamente i dirigenti, senza che quest'ultimiavessero partecipato ad una regolare procedura concorsuale, entrando quindi incontrasto con i principi di cui agli articoli 19 e 52 del d.lgs. n.165/2001.

A seguito di talinomine, l'organizzazione sindacale Dirpubblica, presentò ricorso e con sentenzan. 6884 del 1° agosto 2011 il TAR del Lazio dichiarò l'illegittima dellaprevisione contenuta nel predetto articolo 24. Secondo il TAR, l'affidamento dicompiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzionedi mansioni superiori non prevista dall'ordinamento. Avverso tale decisione fuproposto Appello dall'Agenzia delle Entrate e da alcuni dirigenti nominatidirettamente. L'esecuzione della sentenza venne però sospesa poiché ilConsiglio di Stato fu chiamato a pronunciarsi sulla questione. Nelle more delprocedimento avviato dinnanzi al massimo organo di consulenzagiuridico-amministrativa, il Governo “Monti” con l'art. 8 comma 24 della legge44/2012 pone in essere una sorta di “sanatoria” dei dirigenti privi deirequisiti.

Con tale legge ilGoverno autorizza le agenzie fiscali a svolgere concorsi, da concludere entroil 31 dicembre 2013, per coprire le posizioni dirigenziali vacanti; nelle more,gli incarichi dirigenziali già affidati a funzionari ai sensi del presentearticolo sono fatti salvi e altri ne possono essere affidati, con contratti atempo determinato e previa procedura selettiva da espletare ai sensi dell'art.19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001; una volta assunti ivincitori del concorso, le agenzie non potranno più attribuire incarichidirigenziali a funzionari.

Il Consiglio diStato con ordinanza n. 05619/2013 depositata il 26/11/2013 ha sollevato laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 24 della legge44/2012, inviando gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizioin attesa della pronuncia sulla legittimità del predetto articolo.

Le conseguenze diuna possibile incostituzionalità dell'articolo 8 comma 24 della legge 44/2012 potrebberocausare un grave danno ai conti dello Stato, poiché le cartelle firmate daquesti dirigenti non qualificati o dai funzionari delegati da essi sarebberonulle, fornendo quindi una scappatoia agli evasori.

Bisogna ancheconsiderare però che lo Stato pretende il rispetto delle regole da parte deipropri cittadini e non può Esso stesso violare le normative vigenti e quindioccorrerà individuare eventuali responsabilità e responsabili di una situazioneabbastanza paradossale.

Al momento inominativi di questi dirigenti che sarebbero “illegittimi” non sono stati resipubblici, per poter accedere a questa informazione il contribuente destinatariodi un avviso di accertamento, può inviare un'istanza di accesso ali atti aisensi della legge 241/1990.

A modesto pareredi chi scrive il contribuente ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge241/1990 ha il diritto di conoscere se chi ha firmato l'atto è un funzionarioincaricato di “funzioni dirigenziali” oppure un dirigente qualificato, perpoter meglio tutelare i propri diritti soggettivi e interessi legittimi.

Dott. Massimiliano Sottile

Data: 01/01/2014 11:00:00
Autore: Massimiliano Sottile