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Indennizzo diretto e azione “ordinaria” in rc auto obbligatoria: la compagnia del danneggiato può intervenire volontariamente in giudizio?



di Licia Albertazzi - Si ringrazia ilcollega Avv. Giuseppe Fedeli per aver segnalato alla redazione lapresente problematica giuridica.

Giudice di Pace diCivitanova Marche, sentenza del 6 Dicembre 2013. In materia dirisarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli enatanti, in fase giudiziale – restando esclusa quellastragiudiziale, dominata dall'impulso e dalla volontà delle parti –al danneggiato è consentita la scelta di agire alternativamenteo avverso il responsabile civile (il quale, come nel caso in oggetto,potrà chiamare in causa la propria assicurazione) o sfruttando lostrumento, previsto dall'art. 149 codice delle assicurazioni private,c.d. dell' “indennizzo diretto”. Tale istituto legittimail danneggiato, a determinate condizioni (scontro entro i confininazionali tra due veicoli identificati, entrambi assicurati per la rcauto obbligatoria) a pretendere il risarcimento direttamente dallapropria compagnia assicuratrice (la quale, in caso di soccombenza,potrà successivamente rivalersi, attraverso il meccanismo della“stanza di compensazione”, nei confronti della compagnia delresponsabile del sinistro). Questa facoltà (e non un obbligoposto a carico del danneggiato) è stata riconosciuta da recentesentenza della Corte Costituzionale (180/2009).

La problematicaaffrontata nella sentenza in oggetto concerne, nel caso in cuil'attore danneggiato opti per l'azione “ordinaria” ex art. 2054codice civile, cioè direttamente contro il responsabile, lalegittimazione della compagnia assicuratrice deldanneggiato ad intervenire in corso di causa. Talepossibilità è in effetti scongiurata dal giudice di pace, il qualeritiene inammissibile la richiesta di intervento volontariodell'assicurazione poiché in difetto dei requisiti di cui agli artt.100 e 105 c.p.c., “non avendo l'assicuratore del danneggiatoalcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte alresponsabile civile evocato in giudizio”. L'intesa denominata“card” - cioè di indennizzo diretto, di natura di accordoprivato tra compagnie – non può avere rilevanza in ambitoprocessuale, dovendo la stessa sottostare alle regole generali delsistema giuridico civile italiano. La compagnia del danneggiatodifetta di procura specifica ad intervenire in nome e per conto dellacompagnia del responsabile civile; inammissibile quindi, per i motivisopra indicati, l'intervento volontario della compagnia assicuratricedel danneggiato in nome e per conto dell'assicurazione delresponsabile civile.

Data: 02/01/2014 10:26:00
Autore: Licia Albertazzi