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Danni al patrimonio e produzione in house: la giurisdizione della Corte dei Conti secondo le Sezioni Unite



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile a Sezioni Unite, ordinanza n. 27993 del 16 Dicembre 2013. LaCorte dei Conti esercita una forma di giurisdizione specifica,c.d. “giurisdizione contabile”, nei confronti deidipendenti pubblici che, con il loro comportamento illegittimo,producono in capo alla pubblica amministrazione un danno erarialeo un danno all'immagine (quest'ultimo pur semprequantificabile in termini di “perdita di fiducia” del cittadinonei confronti delle istituzioni), avendo dunque potere di condannarequelle situazioni che provochino una diminuzione al patrimoniopubblico. Nel caso in oggetto la procura generale presso la Corte deiConti ha esercitato la rispettiva azione contabile nei confronti didue dirigenti di società c.d. in house, costituita daaltri enti pubblici allo scopo di produrre “in economia”beni e servizi per la stessa pubblica amministrazione. Gli stessisarebbero infatti venuti meno ai propri doveri di controllo evigilanza, procedendo altresì ad alcune acquisizioni sconsigliatedagli esperti, provocando un irreversibile danno al patrimoniopubblico. I dirigenti interessati hanno proposto ricorso alle SezioniUnite per regolamento di giurisdizione poiché, a loro parere, lanatura delle società coinvolte sarebbe stata privata, tale per cuiavrebbe fondato la legittimazione del giudice ordinario.

Nell'importante pronunciain oggetto le Sezioni Unite della Cassazione, che da Costituzione(articolo 111, ultimo comma) hanno potere di pronunciarsi circa iconflitti di giurisdizione sorti in materia contabile eamministrativa, emerge una recente e importante elaborazionegiurisprudenziale, secondo la quale è giunta a trattare lesocietà in oggetto come una sorta di “lunga manus dell'entepubblico che l'ha costituita, che la sostiene e la dirige, sì da farsostenere che la distinzione tra socio (pubblico) e società (inhouse) non si realizza più in termini di alterità soggettiva”.La Cassazione ha avuto modo di ribadire l'importante principiodi diritto che opera insituazioni analoghe a quella di specie: “La Corte deiconti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitatadalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azionesia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali perdanni da essi cagionati alpatrimonio di una società in house, pertale dovendosi intendere quella costituita da uno o più entipubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamentetali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propriaattività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cuigestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe aquello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”. Mancandoi requisiti imprescindibili per la costituzione di una societàin house, e cioè: latotale partecipazione pubblica; l'effettivo controllo pubblico; lacircostanza che la maggior parte del lavoro affidato a detta societàsia appunto costituito da commesse dell'ente pubblico generante –le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e dichiarato il difetto digiurisdizione della Corte dei Conti poiché, nel caso in oggetto, lasocietà interessata non è risultata essere classificabile come,appunto, produttrice in house.

Data: 23/12/2013 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi