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Cassazione: la designazione del RSSP non esenta il datore di lavoro dalla responsabilità per infortunio



"In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoronon può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega difunzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designareil responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenzadi un RSPP è obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l'osservanzadi quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide conquella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all'osservanza delle normeantinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori."

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenzan. 50605 del 16 dicembre 2013, ha altresì precisato che "il RSPP non puòincidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione diausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell'individuazionedei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure disicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPPil datore di lavoro conserva l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischie di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione."

Nel caso preso in esame dalla IV Sezione Penale della Corte diCassazione, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente responsabilità penale del datore di lavoro in ordine all'infortunio mortale di un suodipendente, per la posizione di garanzia dallo stesso rivestita quale appunto datoredi lavoro e, quindi, titolare dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Dalle risultanze processuali - si legge nella sentenza - èemerso che un lavoratore rimaneva vittima di un infortunio mentre provvedevacon un collega a caricare alcuni infissi in PVC, completi di vetro, su di unapedana per il successivo trasporto, all'interno della società cooperativa pressola quale prestava la sua attività lavorativa. Nel dibattimento si è ancheaccertato che il datore di lavoro all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica dipresidente e legale rappresentante della ditta e che con un atto privo di dataaveva delegato ad un socio la qualifica di responsabile del servizio diprevenzione e protezione. Inoltre nel corso dell'istruttoria è stato appuratoche la procedura utilizzata dal datore di lavoro per il carico degli infissi siera rivelata pericolosa e scorretta, agli operatori non era stata fornita un'adeguataformazione in relazione alla movimentazione dei carichi ed ai rischi inerentinonché in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, non era statopredisposto un ambiente sicuro ed i dipendenti non erano provvisti diprotezioni individuali atte ad evitare eventuali infortuni o, comunque, alimitarne i danni.

Inoltre la Corte territoriale - proseguono i giudici dilegittimità - "ha correttamente evidenziato il nesso causale tra l'omissionedelle precauzioni da adottare sul luogo di lavoro e della valutazione delrischio nella predisposizione della procedura di carico in questione ed ilfatale infortunio: gli infissi sono caduti addosso al lavoratore,schiacciandolo, in quanto non erano autonomamente assicurati alla pedana maerano ad essa connessi da un semplice cordino che, di volta in volta, venivaslegato per aggiungere ulteriori elementi. Dunque, al momento del carico dell'ultimoinfisso, tutti gli altri, essendo liberi, sono scivolati addosso al lavoratoretravolgendolo. Peraltro la stretta correlazione causale tra l'incidente e l'inadeguatavalutazione dei rischi (nonché l'insufficienza del relativo documento) è resaevidente da una circostanza giustamente posta in evidenza dai giudici diappello: subito dopo il sinistro la fase di lavorazione interessata - cioèquella del carico degli infissi - venne sensibilmente modificata."

In merito alla doglianza inerente l'obbligo di garanzia e l'inefficaciaai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, attribuitadai giudici di merito alla delega conferita al socio, i Giudici di PiazzaCavour rilevano che la delega risultata priva di data - con conseguenteimpossibilità di collocarla con certezza in un momento antecedente al sinistro- è finalizzata alla nomina di RSPP e non alla delega della posizione datorialee non contiene alcuna attribuzione di poteri finanziari né di alcun altropotere proprio del datore di lavoro e tali da consentire al delegato di farfronte, in via diretta, alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.

"Il delegato per la sicurezza - figura come già detto deltutto eventuale - è invece destinatario di poteri e responsabilitàoriginariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro e, perciò,deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalitàrigorose, non ricorrenti nel caso in esame. Peraltro in materia di prevenzionedegli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n, 81 del 2008, ildatore di lavoro non può delegare, neanche nell'ambito di imprese di grandidimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezzadel lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione eprotezione dei rischi."

Data: 18/12/2013 10:10:00
Autore: L.S.