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Cassazione: legittimo impugnare il licenziamento anche se si è direttamente assunti presso l'impresa che subentra nell'appalto



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 27058 del 3 Dicembre 2013. Puòil lavoratore, assunto dall'impresa che subentra nell'appalto,impugnare il licenziamento della cessata compagnia presso cui eraimpiegato? Nel caso di specie al lavoratore licenziato – poichél'impresa appaltante non era più in grado di adempiere leprestazioni in accordi – era stato risposto dal precedente datoredi lavoro che non si sarebbe trattato di un vero e propriolicenziamento, ma di una mera variazione di titolare di rapporto dilavoro. Tuttavia, il lavoratore aveva ricevuto la liquidazione deltfr spettante ed era stato assunto dalla compagnia subentrante,seppur con lo stesso trattamento economico e normativo, senzasoluzione di continuità. Il giudice di primo grado confermaval'illegittimità del licenziamento, ordinando il reintegrodel lavoratore presso l'azienda cedente; mentre tale statuizioneveniva riformata in appello, non considerando detto giudice il fattointervenuto come cessazione del rapporto di lavoro (non soggetto,dunque, alla normativa di cui alla legge 223/1191) ma un “esonerodella prestazione lavorativa per essere immediatamente assunti”dall'impresa subentrante. Avverso questa decisione il lavoratorepropone ricorso in Cassazione.

Premettendo che “nelnostro ordinamento non possono ammettersi ipotesi di risoluzione delrapporto di lavoro non previste dalla legge” (prescindendodunque dalla volontà sia del privato sia di quella dellacontrattazione collettiva) rileva la Suprema Corte come ilprimo interesse per il lavoratore sia sicuramente quello di vedersiriconoscere la continuità giuridica del rapporto di lavorooriginario; ciò sicuramente sia a fini retributivi checontributivi. Secondariamente, l'accettazione del nuovo impiego,secondo la Suprema Corte, non costituisce altresì rinunciaimplicita ad impugnare il pregresso licenziamento: resta dunquefacoltà del lavoratore impugnare comunque il licenziamento,chiedendo al giudice di verificarne la legittimità. In particolare,questa seconda eventualità è stata espressamente prevista in piùpronunce precedenti della stessa Corte; infatti, “ove uncontratto (o accordo) collettivo preveda, per l'ipotesi dilicenziamento dei dipendenti di un'impresa, una procedura per ilpassaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenzedell'impresa subentrante nell'appalto, la costituzione di un nuovorapporto di lavoro (…) non implica di per sé rinuncia al dirittodi impugnare il licenziamento intimato dall'originario datore dilavoro”. Di conseguenza, il ricorso è accolto, la sentenzacassata con rinvio e la Corte d'appello, in diversa composizione,dovrà decidere la controversia alla luce del principio evidenziatodalla Cassazione.

Data: 26/12/2013 11:40:00
Autore: Licia Albertazzi