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Cassazione: sulla illegittimità del licenziamento “sospetto” a seguito di matrimonio della dipendente. Ecco il testo della sentenza



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27055 del 3 Dicembre2013. La donnalavoratrice ha dirittoalla tutela rafforzataex art. 41 Costituzione nel caso in cui contragga matrimonio e diaorigine, conseguentemente, ad una famiglia: tale il principioconfermato dalla Suprema Corte. Nel caso in oggetto una societàavrebbe disposto il licenziamento di una dipendente entrol'anno di contrazione del matrimonio;sia il giudice di primo che di secondo grado, tuttavia, convenivanonello statuire che “l'ipotesi di cessazione di attivitànell'azienda non poteva estendersi sino a coprire mere ipotesi diristrutturazione organizzativa nei reparti ricevimento e portineria ereparto centralino, come allegato dalla società appellante”.Decidevano quindi perl'illegittimità del licenziamento impugnato. Avverso talestatuizione proponeva appello la società soccombente.

Lalegge 7/1963 a protezione del lavoro delle donne e della famigliastabilisce che sono nulli “i licenziamenti attuati acausa del matrimonio”. Spettaal giudice del merito interpretare tale disposto dandone attuazionepratica, riscontrando il procedimento logico adottato nellamotivazione. La legge stabilisce un arcotemporale preciso entroil quale l'azienda non può procedere al licenziamento delladipendente; termine che non è stato rispettato nel caso di specie(un anno dalla contrazione del matrimonio). A nulla vale lacontestazione della società circa l'effettiva intervenutasoppressione del ramo d'azienda presso cui era impiegata ladipendente: ella infatti era stata dapprima trasferita pressosuddetto ramo, per poi essere licenziata. “Si trattacomunque di questioni non rilevanti per giustificare un recesso nelperiodo sospetto in quanto il legislatore a monte ha ritenuto (…)pertinente solo la cessazione dell'attività, non una suaristrutturazione, giudicando in via presuntiva prevalente sul puntola necessità della tutela rafforzata della lavoratrice donnarispetto al diritto di cui all'art. 41 Cost.”.Una interpretazioneautentica del disposto normativoha permesso alla Cassazione di scongiurare l'ipotesi di intromissionegiudiziale in ambiti discrezionali riservati alla sola organizzazioned'impresa, dunque respingere il ricorso aziendale e confermarel'illegittimità del licenziamento.

Data: 09/12/2013 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi