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Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia sorpreso a svolgere attività extralavorativa



La Corte di Cassazione, con sentenzan. 26290 del 25 novembre 2013, ha affermato che "non può ritenersiestraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fedee correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente adattività extralavorativa, denoti l'inosservanza di doveri di cura e di non ritardataguarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato dimalattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa".

Il caso preso in esame dai giudici dilegittimità vede come protagonista un dipendente che, nei giorni in cui erastato assente per malattia ed infortunio, aveva svolto altra attivitàlavorativa come attestato da riprese filmate effettuate da una agenziainvestigativa privata all'esterno del pubblico esercizio (birreria-pizzeria)ove lavorava sua moglie.

La Corte territoriale aveva ritenuto sussistentela giusta causa del licenziamento valutando, a tal fine, corretta laricostruzione in fatto compiuta nella sentenza di primo grado; ildipendente nel ricorso per Cassazione si duole del fatto che la Corteterritoriale abbia omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto di nonaveva mai svolto, nel periodo di malattia, attività lavorativa a favore diterzi e che egli si era limitato a dare un aiuto alla moglie in compiti comeversare la spazzatura nei cassonetti o raccogliere i mozziconi di sigaretta dalpiazzale esterno con la scopa e la paletta che non potevano considerarsi comeuna "attività lavorativa" e non avevano comportato alcuno sforzofisico pregiudizievole per la salute. Si duole anche del giudizio diproporzionalità espresso dalla Corte di merito evidenziando che non potevatrattarsi di un fatto tanto grave da giustificare la massima sanzione espulsivaessendo lo stesso, al più, ascrivibile a mera impudenza.

La Suprema Corte, ricordando che"il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di averesvolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia ha l'onere di dimostrarela compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazionelavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero dellenormali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioniriservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi nonin astratto ma in concreto" osserva che, "nella specie, il ricorrenteha incentrato le proprie doglianze sulla sussumibilità (negata) dei compiti dalmedesimo svolti presso il locale pizzeria (consistiti, secondo quanto appuratodai giudici di merito, nel versare la spazzatura nei cassonetti, pulire ilpiazzale esterno utilizzando una scopa o una paletta, caricare sull'autovetturacontenitori di rifiuti nonché nella pulizia anche all'interno del locale -dato, quest'ultimo desunto, con accertamento presuntivo, dall'indizio ritenutosignificativo dell'utilizzo da parte del R. di guanti) nell'ambito di una verae propria attività lavorativa mentre non è stata interessata dalla presenteimpugnazione la ragione di fatto costituente il nucleo centrale della decisioneimpugnata costituita dalla probabilità, assunta con giudizio di verosimiglianzacausale, che il comportamento del R., caratterizzato da un impegno fisicointeressante particolarmente gli arti superiori, possa avere avuto un'incidenzapeggiorativa sulla malattia (trauma distensivo della spalla destra) per laquale egli si era assentato dal lavoro." Anche il mero pericolo -ribadiscono i giudici del Palazzaccio - di aggravamento delle condizioni disalute o di ritardo nella guarigione del lavoratore medesimo, può configurareun grave inadempimento comportante un serio pregiudizio all'interesse deldatore di lavoro, risultando violati gli obblighi di buona fede e correttezzanell'esecuzione del rapporto di lavoro allorché la natura dell'infermità siastata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con la condotta tenutadal dipendente.

Nel comportamento del lavoratore - silegge nella sentenza - "il quale avrebbe dovuto astenersi da qualsiasicondotta che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione, eraeffettivamente ravvisabile un colpevole inadempimento, di gravità tale dainficiare radicalmente il rapporto fiduciario. Dunque, nella correttaprospettiva della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, ilgiudice del merito, ai fini della valutazione di proporzionalità, haesattamente tenuto conto della "prova positiva" della incompatibilitàtra l'attività svolta dal R. e la malattia derivante dall'infortunio."

Data: 29/11/2013 10:40:00
Autore: L.S.