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Successione legittima: Le Sezioni Unite (SS.UU. 4847/2013) sui diritti di uso e di abitazione del coniuge superstite



 SUCCESSIONE LEGITTIMA:LE SEZIONI UNITE  (SS.UU. 4847/2013) SUIDIRITTI DI USO E DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.

di Anna De Miccolis Angelini

L'art. 540 , comma 2 c.c., inmateria di successione necessaria  recita: “Alconiuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti diabitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che lacorredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

La medesima previsione non siriscontra, invece, nell'ambito della successione legittima ( artt. 581 e 582c.c.). L'unico riferimento codicistico è nell'art. 584, comma 1, c.c.,  che rinvia aipredetti diritti nei confronti del coniuge putativo.

L'interpretazione e l'applicazionedi questa norma ha dato adito, nel corso degli anni, a numerose controversie dicui sono stati investiti i Giudici di merito, fino a giungere all'attenzionedella Consulta, la quale nel lontano 1988 fu chiamata a pronunciarsi sulla questionedi di legittimità costituzionale degli artt. 582 e 582 c.c. , per asserita violazione - in virtù del mancato richiamo di talidiritti anche al coniuge non putativo - del principio di uguaglianza ex artt. 3Cost e 29 Cost. .  L'incostituzionalitàdell'art. 540, comma 2, c.c.  fu, tuttavia, esclusa con sentenza n. 527/1988. La Corteaffermò, infatti,  che tale mancataprevisione lungi da essere una lacuna in cui era incorso il Legislatore  era invece espressione di una precisaintenzione dello stesso:  i diritti diuso e di abitazione al coniuge che succede abintestato erano da considerarsi non in aggiunta alla quota devolutagli perlegge ( come per la successione necessaria, per la quale era dunque opportunauna espressa previsione ) ma come contenutodella stessa.

Tale intervento ermeneutico nonfu però risolutivo:  il contenziosoavente ad oggetto i diritti di uso e abitazione, in particolare la modalità dicalcolo degli stessi, continuava ad affollare le aule di giustizia e lediscussioni dottrinarie sul punto si moltiplicavano.

E' in questo quadro dottrinario egiurisprudenziale che si staglia la sentenza a Sezioni Unite della Cassazionen. 4847 del 27/02/2013, la quale torna sulla questione pronunciandosi inmaniera innovativa.

Le Sezioni Unite, infatti, sullabase di una diversa metodologia argomentativa arrivano  ad affermare che la funzione dei diritti in questioneè quella di realizzare in ambito successorio una concezione della famigliaispirata alla completa parificazione dei coniugi, sia sul piano patrimoniale chemorale, nonché quella di soddisfare un bisogno esistenziale della persona umanaalla stabilità delle condizioni di vita. Ciò posto, i diritti di uso e diabitazione devono trovare applicazione analogica oltre gli angusti confini dellasuccessione testamentaria, secondo una interpretazione costituzionalmente conforme.

La Suprema Corte osserva,altresì, che anche sul piano del diritto positivo l'art. 540, comma 2 c.c., vainterpretato come rivolto tanto alla successione testamentaria quanto a quellalegittima, posto che recitando: “Al coniuge anche quando concorra con altrichiamati spettano i diritti di uso e abitazione concorso del coniuge con altrichiamati” sembrerebbe  far riferimento adentrambe le ipotesi, successione testamentaria e successione legittima, in cuitale concorso ricorre.

Sulla base di queste premesse, gliErmellini giungono poi a risolvere l'annosa questione delle modalità di calcolodei diritti di uso e di abitazione affermando il principio secondo il quale: “illoro valore capitale deve essere stralciato dall'asse ereditario per poiprocedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le normedella successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddettidiritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”.

Una simile soluzione non potevache prendere le mosse dalla configurazione dei diritti de quibus qualiprelegato ex lege : i diritti in oggetto vengono attribuiti alconiuge superstite anche nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli articoli 581e 582 c.c., cristallizzando in maniera netta l'intento che ha ispirato illegislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975: la tutela dell'interessedel coniuge superstite alla sua permanenza nella casa adibita a residenzafamiliare anche dopo la morte dell'altro coniuge.

Data: 28/11/2013 11:40:00
Autore: Avv. Anna De Miccolis Angelini