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Cassazione: licenziamento illegittimo se la ricevuta della raccomandata è illegibile



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 25917 del 19 Novembre 2013. Seil datore di lavoro non fornisce prova adeguata dell'avvenutanotifica della letteradi licenziamento aldipendente, e se altresì la ricevuta della lettera raccomandata con cui èstato intimato al lavoratore il licenziamento non è “agevolmenteleggibile”, in quanto prodotta in fotocopia, l'estinzione delrapporto è illegittimo, specie se il dipendente ne ha richiesto piùvolte copia originale.

Nel caso inoggetto il dipendente licenziato contesta l'illegittimità dellostesso chiedendo l'accertamento di diverse violazioni allo statutodei lavoratori, a partire dalla data certa della notifica dellapropria lettera di licenziamento. In corso di causa il datore hafornito soltanto una “volanda”, semplice attestazione delle postesenza alcun valore legale, ritenuta dal giudice del merito inadeguataa segnalare data certa di consegna al destinatario. In ogni caso, illicenziamento sarebbe stato irrogato prima della scadenza deicinque giorni, decorrenti dal momento della contestazione, periscritto, previsti dalla legge (art. 7 Statuto dei lavoratori). LaSuprema Corte, in quanto giudicedel merito, si limita averificare la correttezza dell'iter logico alla base del ragionamentodel giudice del merito – e non, come richiesto dall'aziendaricorrente, anche alcune censure relative al merito della questione -verificando che la motivazione della decisione impugnata sia immuneda censure e vizi. Rigetta dunque il ricorso, confermando ciò che èstato statuito nel merito, sopra riassunto.

Data: 10/12/2013 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi