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Cassazione: sfratto per morosità e compensazione di spese sostenute dal locatore



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 25899 del 19 Novembre2013. In caso di intimazionedi sfratto per morosità, è legittimoeccepire la mancata compensazionedelle spese sostenute dal conduttore – che, nel caso di specie, siè fatto carico delle spese derivanti alla messa in sicurezzadell'impianto elettrico, senza tuttavia darne preavviso al locatore -con il debito concernente i canoni di locazione non corrisposti, paria sette mensilità?

Prevedendoespressamente il contratto di locazione l'eventualità di risoluzionedel contratto per mancato pagamento di canoni di locazione relativo asomme consistenti – eventualità integrata nel caso in oggetto –e non essendo stata prodotta la prova che il conduttore “avessedato previo avviso della necessità dei lavori, come prescritto dallanorma, e che di fatto il conduttore rifiutando il pagamento deicanoni aveva violato altra clausola che considerava la gravità delritardato pagamento, con violazione dei patti contrattuali e con laindebita compensazione operata”, ilgiudice del merito, sia in primo che in secondo grado, ha esclusola possibilità che tale spesa potesse compensarsiconil debito maturato. Talestatuizione è stata confermata anche in Cassazione.Infatti, prima che fosse siglato contratto di locazione, ilconduttore aveva visitato i locali e li aveva trovati adattialle proprie esigenze, mancando dunquequalsiasi riscontro oggettivo circa l'urgenzache avrebbe caratterizzato l'esecuzione dei lavori di messa insicurezza dell'impianto elettrico. Non riscontrando alcun vizio diirragionevolezza nel ragionamento effettuato dal giudice del meritoné alcun difetto di motivazione, la Suprema Corte conferma lasentenza di sfratto.

Data: 27/11/2013 17:08:00
Autore: Licia Albertazzi