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Cassazione e assicurazione per la r.c.: natura del contratto, diritto del danneggiato e calcolo dei termini



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 25897 del 19 Novembre 2013. Nelcaso di specie il titolare del negozio danneggiato da un allagamentoprovocato da lavori edili effettuati nel condominio in cui si trovanoi locali commerciali cita in giudizio sia il condominio, il quale asua volta chiama in causa la propria compagnia di assicurazioneper la responsabilità civile, sia la ditta che materialmente haeseguito i lavori (quest'ultima allargando il contraddittorio, a suavolta, alla propria compagnia di assicurazione). La pronuncia dellaSuprema Corte offre spunti di riflessione circa l'interpretazionedell'art. 2952 codice civile in materia di assicurazione perla responsabilità civile.

Per quanto riguarda itermini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno,essi decorrono dal momento in cui il terzo formula domanda formale dirisarcimento del danno al responsabile; da questo momento, poi,inizia a decorrere quello a disposizione dell'assicurato perrichiedere il pagamento dell'indennizzo alla propria compagnia diassicurazione. Nel rapporto di assicurazione per la responsabilitàcivile il danneggiato è infatti “terzo rispetto adassicurato ed assicuratore, ed è comunque estraneo al contratto diassicurazione”; questo non è un “contratto a favore delterzo ed il danneggiato non ha alcun diritto verso l'assicuratore néha azione diretta nei suoi confronti” (eventualità che, alcontrario, si verifica in determinate ipotesi di risarcimento deldanno da circolazione stradale). “Dal contratto nasceesclusivamente il diritto dell'assicurato verso l'assicuratore diottenere da quest'ultimo di essere liberato (…) dall'obbligazionerisarcitoria nei confronti del danneggiato e di essere rilevatodall'azione da questi intentata contro di lui”. Infatti,“l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato diquanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto ed attuale soltantoquando questi, vale a dire il danneggiato, manifesta la suaintenzione di essere risarcito per il danno subito; soltanto daquesto momento è minacciato il patrimonio dell'assicurato e daquesto momento l'assicurato deve dare comunicazione all'assicuratoreai sensi e per gli effetti del terzo, nonché del quarto commadell'art. 2952 codice civile”.

Data: 24/11/2013 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi