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Vacanza rovinata: Cassazione, lei viene bloccata alla frontiera perché manca un visto? Agenzia di viaggi deve risarcire anche il marito



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 25410 del 12 Novembre2013. Quali sono i doveri gravanti sull'agenzia di viaggi?La materia è regolata dal codice del turismo (d. lgs. 79/2011)nonché, a livello internazionale, dalla Convenzione di Bruxelles del1970. Ad esempio, nel caso in cui il cliente acquisti un pacchettoturistico, è sicuramente onere dell'agenzia fornire agli acquirenticorrette informazioni circa la documentazione necessariaper essere accettati nel Paese di destinazione.

Nel caso esaminato dalla Corte due coniugi in viaggio di nozze acquistano due bigliettiaerei, essendo palese lo scopo comune del viaggio; giunti allafrontiera, la moglie viene bloccata poiché sprovvista del vistorichiesto dalla legge per i cittadini extracomunitari.

L'agenzia diviaggi è responsabile anche nei confronti del marito? La rispostadella Suprema Corte è si: “Non solo la moglie quindi,ma anche il marito – per il suo comune e condiviso interesse allacorretta esecuzione del rapporto – aveva il diritto di riceveretutte le informazioni che l'intermediario di viaggio era tenuto afornire, per permettere ai due sposi l'ingresso nel Paese didestinazione, ed anche il marito è da ritenere danneggiato dalrelativo inadempimento”. Infatti, per la natura particolare delviaggio di nozze, il mancato godimento del viaggio da parte dellamoglie ha necessariamente influito anche sulla corretta esecuzionedel contratto stipulato con il marito. “Era piuttosto necessarioaccertare se tale circostanza fosse comunque conosciuta o conoscibiledall'intermediario, facendo uso dell'ordinaria diligenza e dellecompetenze tipiche degli operatori del settore”,criterio fornito dalla Cassazione ma che nel merito non è statoapplicato dal giudice. Se la domanda del ricorrente non avevatrovato accoglimento né in primo né in secondo grado, la SupremaCorte interviene per cassare la sentenza impugnata e rinviare per ladecisione al giudice d'appello, sulla scorta del principio di dirittosopra enunciato.

Data: 18/11/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi