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Cassazione: padre separato non può versare mantenimento direttamente al figlio maggiorenne



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 25300 dell'11 Novembre 2013. Incaso di separazione dei coniugi ed in presenza di figlimaggiorenni non economicamente indipendenti, a chi spettapretendere dall'obbligato non convivente il pagamentodell'assegno di mantenimento? A tale quesito ha fornito rispostala Suprema Corte, statuendo che il diritto spetta sia al figliomaggiorenne, sia al coniuge separato con questi convivente. Per ilprimo, occorre tuttavia che lo stesso ne faccia espressa domanda.

In caso di separazione odivorzio infatti i genitori restano comunque congiuntamenteresponsabili del mantenimento dei figli sino a che gli stessi nonabbiano raggiunto una propria indipendenza economica; tutto ciò inbase al disposto di cui agli articoli 147 e 148 codice civile. I duediritti, secondo la Cassazione, sono tra loro autonomi, anchese concorrenti; da ciò deriva l'impossibilità di versaredirettamente al figlio quanto dovuto se ciò non è stato da luiespressamente richiesto, ma al contrario la domanda è stata fattadal coniuge convivente. “Sia il figlio maggiorenne noneconomicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sonolegittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altrogenitore per il mantenimento del figlio stesso; quest'ultimo, inquanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore conviventein quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altrogenitore (…) alle spese necessarie per tale mantenimento, cui eglimaterialmente provvede; e si tratta di due dirittiautonomi, ancorchè concorrenti, non già delmedesimo diritto attribuito a più persone”. LaCorte conclude affermando che “giammai, dunque, potrebbedisporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza delladomanda del medesimo, cioè dell'avente diritto”.

Data: 23/11/2013 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi