Cassazione: non è valido il testamento olografo se la mano del testatore è stata guidata
di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n 24882 del 6 Novembre 2013. Giàsoccombente sia in primo che in secondo grado di giudizio,l'interessato beneficiario del lascito risultante da testamentoolografo – cioè un particolare tipo di testamento che perlegge deve avere tre requisiti: l'olografia, cioè deve esserescritto di pugno dal de cuius; la data certa; lasottoscrizione del de cuius – ricorre in Cassazioneavverso la sentenza d'appello che confermava l'invalidità dellostesso.
Dagli atti di causa (inparticolare sia per stessa ammissione dell'interessato che a seguitodi esperimento di consulenza tecnica d'ufficio) era emerso che laredazione del testamento era stata posta in essere grazie all'aiutodi un soggetto che materialmente aveva guidato la mano deltestatore. Ebbene, per i giudici di merito e per la Suprema Cortetanto era bastato per escludere l'olografia del testamento. Taleorientamento è ormai consolidato; infatti, “in presenza diaiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terzapersona, per la redazione di un testamento olografo, tale interventodel terzo (…) si per sé escluda il requisito dell'olografia didetto testamento, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza delcontenuto della scheda alla volontà del testatore”. Sarebbestato possibile “salvare” il testamento soltanto nel casoin cui l'aiuto non avesse riguardato l'intero documento ma soltantouna parte precisa e limitata dello stesso (come, ad esempio,la data).
Data: 10/11/2013 16:50:00Autore: Licia Albertazzi