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L'indipendenza economica dei figli maggiorenni giustifica la riduzione dell'assegno di mantenimento



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 24515 del 30 ottobre2013. Ildiritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento delfigliomaggiorenne conviventeè da escluderequando quest'ultimo, ancorché allostatonon autosufficiente economicamente, abbia inpassatoiniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando ilraggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazionedel corrispondente obbligodi mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo ilsopravveniredi circostanze ulteriori lequali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo disostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo dimantenimento i cui presupposti siano già venuti meno. Lo hastabilito la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 30 ottobre2013, n. 24515.

Aifini della decisione sulle modifiche concernenti il dirittoall'assegno di mantenimento è necessario, secondo la SupremaCorte, valutare adeguatamente la situazioneoccupazionale e reddituale delle parti,rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della sentenzadi divorzio. La ricorrenza di motivisopravvenuti,rispetto alla situazione accertata dalla sentenza di divorzio, erelativi alla situazione economica del coniuge obbligato,inizialmente, al versamento dell'assegno di mantenimento per laprole, maggiorenne, ma in stato lavorativo di disoccupazione,conviventi con la madre, alla quale era stata assegnata la casaconiugale, e delle figlie, al conseguimento del loro statoconsolidato di indipendenza economica con cessazione della convivenzadi queste ultime con la madre, giustificano la richiesta dieliminazioneo riduzione dell'assegnocorrisposto dal coniuge a titolo di contributo al mantenimento dellefiglie maggiorenni e di revoca dell'assegnazione della casaconiugale.


Data: 03/11/2013 18:50:00
Autore: C.G.