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La pubblica amministazione puo' contribuire alle spese legali per la difesa penale del proprio dipendente solo se ha un interesse diretto



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 24480 del 30 ottobre2013. Deveritenersi che la pubblica amministrazionesia legittimata a contribuirealla difesadel suo dipendente imputato in un procedimento penale soltantoladdove sussistaun interesse specifico e diretto dell'amministrazione.

Tale interesse deve individuarsiqualora sussista imputabilità dell'attività che costituiscel'oggetto dell'imputazione all'amministrazione e una direttaconnessionedell'attività stessa con i fini della pubblica amministrazione. Neconsegue che deve escludersi la sussistenza di un detto interessenella fattispecie in cui sia contestata al dipendente la violazionedi doveri del suo ufficioal fine di perseguire un utile privato e indebito mediante losviamento a fini propri di risorse da destinare allo svolgimentodelle attività istituzionali.

Nel caso di specie un coordinatore scolastico era stato assolto dall'accusa di aver utilizzato nell'orario di ufficio icollaboratori scolastici come facchini nell'ambito di un suotrasloco privato.

Ilcaso trattato dalla Suprema Corte, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24480, riguarda la richiestadi rimborso,presentata, ex articolo 18, decreto legge 67/97, da un dipendente neiconfronti dell'Amministrazione-datore di lavoro, delle spese legalisostenute per difendersi nel processo penale celebrato nei suoiconfronti, per i reati di falso e peculato, che si era concluso conl'assoluzione dalle imputazioni contestate. Secondo il ricorrente,l'articolo 18, decreto legge 67/97 prevede la possibilità perl'amministrazione di concedere anticipazione del rimborso, per cuiegli non era tenuto a dimostrarein giudizio,con l'esibizione di quietanza, l'avvenutopagamento delle spese processuali rispettoalle quali ha chiesto l'accertamento del diritto al rimborso. Atale proposito, la Suprema Corte precisa che non può dedursi da unapossibilità di anticipazione riservata alla valutazionediscrezionale dell'Amministrazione la deroga generale al regimeprobatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne ilrimborso che è insito nella natura stessa di rimborso dellaprevisione normativa.

Data: 16/11/2013 09:00:00
Autore: C.G.