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Cassazione: guida in stato di ebbrezza alcolica: le sanzioni scattano anche se non c'è dolo



di Marco Massavelli - Ireati contravvenzionali previsti dall'articolo 186, codice dellastrada, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, sonopuniti indifferentementea titolo didolo o di colpa.

Insomma niente scuse. Non è necessario infatti che ci sia il dolo perché si possa incorrere nelle sanzioni di legge.

E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di CassazionePenale, con la sentenza 24 settembre 2013, n. 39497. Il giudice dimerito condannava l'imputato per la contravvenzione di guida instato di ebbrezza commessa alla guida di un'autovettura, con tassoalcolemico rilevato di g/l 1,51 e 1,44 (articolo 186, comma 2,lettera b), codice della strada). All'imputato veniva applicatainoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida. La responsabilità dell'imputato emergeva dalleseguenti circostanze:

LaSuprema Corte sottolinea, preliminarmente, che l'articolo 186, codicedella strada, vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso dibevandealcoliche.Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche atitolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incidesulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deveevitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere unapericolosa sinergia con eventuali farmaciassunti in modo concomitante.

Inparticolare, l'articolo 42, codice penale, precisa che:

Nelcaso di specie, era certo che l'imputato avesse assunto bevandealcoliche, tenuto conto degli esiti della perizia svolta, che avevadimostrato come il farmaco assunto (Odontal) aveva avuto un'incidenzaminima e poco significativa (0,2) sugli esiti dell'alcoltesteffettuato. Dal che la ininfluenza delle contrarie deposizioniraccolte. Sul punto le censure mosse dalla difesa alla sentenza,esprimono solo un mero dissenso rispetto alla ricostruzione delfatto, operata dai giudici di merito, ed invitano ad una riletturanel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità,a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge alsindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioniproposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,potrebbero avere rilievo nel giudizio di fronte alla Corte diCassazione. Va ulteriormente rammentato che la Suprema Corte diCassazione ha statuito che “intema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltestcostituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed èonere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a taleaccertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodonell'esecuzione dell'aspirazione ....”. Nonessendo stata fornita alcuna prova, da parte della difesa, dellainidoneità dell'apparecchio, salvo la formulazione di genericidubbi, correttamente ne ha dedotto il giudice di merito laattendibilità degli esiti dell'alcoltest.

Data: 07/11/2013 10:00:00
Autore: C.G.