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Guida in stato di ebbrezza alcolica “grave”: il veicolo in comproprietà va confiscato



di Marco Massavelli - Guida in stato di ebbrezza alcolica “grave”: il veicolo in comproprietà va confiscato. Il terzo estraneo ha diritto di rivalsa.

Nel caso di accertamento del reatodi guida in stato di ebbrezza alcolica “grave”, di cuiall'articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada, la nonconfiscabilità del veicolo riguarda il caso in cui il veicolosia integralmente di proprietà del terzo estraneo, non quandoesso appartenga in comproprietà all'imputato ed a soggettoterzo. In tali situazioni, trattandosi di bene indivisibile,la confisca non può che riguardare l'intero, salvo poi il dirittodella persona estranea al reato di rivalersi per la perdita sullametà del prezzo ricavato con la vendita giudiziale. E'l'importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione Penale,con la sentenza 5 settembre 2013, n. 36432.

Per quanto qui di interesse,l'articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada, nellaversione attualmente in vigore, prescrive che: “Chiunqueguida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituiscapiu' grave reato: c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato unvalore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammiper litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estraneaal reato, la durata della sospensione della patente di guida e'raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi delcapo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena surichiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensionecondizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolocon il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stessoappartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter”. Nel caso trattato dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, aseguito di applicazione della pena concordata tra le parti, exarticolo 444, codice procedura penale, con conseguente applicazionedella sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida per un anno, il Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte d'Appello lamentava che il tribunale avevaomesso di disporre la confisca del veicolo con il quale è statocommesso il reato, considerato che la norma incriminatrice citataimpone al giudice l'adozione di detto provvedimento, anche nei casipena patteggiata, allorchè il veicolo in questione sia, come nelcaso di specie, di proprietà dell'imputato.

La Corte di Cassazione, accogliendoil ricorso, precisa che l'articolo 186, codice della strada, comenovellato dal decreto legge n. 92/2008, convertito nella legge n.125/2008, prevede, per chi si sia reso responsabile del reato diguida in stato di ebbrezza alcolica, allorchè il tasso alcolemicoregistrato sia superiore a 1,5 g/l - ove anche il procedimento siadefinito con pena patteggiata o sia disposta la sospensionecondizionale della pena - la confisca obbligatoria del veicolo con ilquale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga apersona estranea al reato.

Tale principio vale anche dopo lamodifica dell'articolo 186, codice della strada, apportata dallalegge n. 120/2010, per effetto della quale alla confisca è stataattribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria.Attribuzione che non ne ha eliminato il carattere dell'obbligatorietàe, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo delgiudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con lasentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione delreato. Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca delveicolo con cui il reato è stato commesso, previa verifica dellasussistenza dei relativi presupposti, e cioè che il veicoloappartenga alla persona che ha commesso il fatto. Tale obbligo,quindi, non viene meno allorchè il veicolo appartenga incomproprietà all'imputato ed a persona estranea al reato; inquest'ultimo caso, il terzo estraneo al reato avrà semplicementeil diritto di rivalersi per la perdita sulla metà del prezzoricavato con la vendita giudiziale. Deve però procedersi allaconfisca del veicolo, in quanto esso è anche di proprietàdell'imputato.

Data: 04/11/2013 10:40:00
Autore: C.G.