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Comandante della Polizia Municipale: il demansionamento costituisce mancato rinnovo dell'incarico e non attribuisce il diritto al risarcimento



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 24035 del 23ottobre 2013. Nonsussiste il dannoda demansionamentonel caso in cui vengano conferite nuove e non inferiori mansionianche se si tratta di un incarico dirigenziale nell'ambitopubblico, per di più giunto a scadenza. Il dirigente svolge lefunzioni inerenti alla qualifica, solo per effetto del conferimentoa termine di un incaricodirigenziale, cosicché, alla scadenza dello stesso, può esseredestinato a qualunque altro incarico, nel rispetto dei procedimenti ecriteri dettati da norme o da atti di autolimitazione delladiscrezionalità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, SezioneLavoro, con la sentenza 23 ottobre 2013, n. 24035.

Ilcaso di specie riguarda la sottrazione delle mansioni di Comandantedi un Corpo di Polizia Municipale,inquadrato nella categoriadirigenziale,sostituite con quelle afferenti un nuovo incarico di studio e ricercanell'ambito di competenza del settore sviluppo economico, e, nellospecifico, della pianificazione delle attività relative allepubbliche affissioni e al settore pubblicitario, dell'impostazionee del coordinamento di alcune grandi manifestazioni e dello studiodel controllo sulle attività della distribuzione commerciale inrelazione alle regole di trasparenza del mercato. La Corte d'Appellorilevava che nonsi trattava di una ipotesi di rimozione dall'incarico,bensì il mancato conferimento, o rinnovo, di un incarico, onde nonera ammissibile la tutela di un diritto, rientrando il mancatorinnovo nelle prerogative datoriali. Come osservato dalla SupremaCorte, in tema di incarichi dirigenziali, la disciplina del lavoropubblico non è compatibile con il precetto dettato dall'articolo2103, codice civile, sia nella parte in cui attribuisce la prestatoredi lavoro il diritto di essere adibito alle mansioni per le quali èstato assunto, sia in quella che impedisce la destinazione a compitinon equivalenti agli ultimi espletati e vieta in ogni casodiminuzioni della retribuzione.

Data: 28/10/2013 10:30:00
Autore: C.G.