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Cassazione: Non è incompatibile la professione forense con la titolarità di un distributore di carburanti



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 23536 del 16ottobre 2013.

Deveescludersi che si possa configurare una incompatibilitàcon la professioneforense con la meratitolaritàdi una concessioneeconomicacome quella per la distribuzione di carburanti, laddove l'impiantosia poi gestitoda terzi,dal momento che (l'avvocato titolare) non è investito di alcunpotere di gestionedell'impresa né di rappresentanza:ne consegue che non si può negare all'interessato l'iscrizionealla cassa forense. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, SezioneLavoro, con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23536.

Ilgiudice di merito evidenzia come l'articolo 3, regio decreto legge1578/1933, distingueespressamentecasi di incompatibilità con la professione di avvocato collegatiall'esercizio di attività, quali il commercio in nome proprio oaltrui, da altri collegati, invece, all'assunzionedi una determinata qualità;inoltre, essendo documentalmente provato che lasola titolarità della concessionefaceva capo all'interessato, in quanto l'attivitàdi gestione degli impiantiera affidata a terzi, non sussiste alcuna incompatibilità, stante laprevista scissione tra titolarità ed esercizio della concessione daparte dell'articolo 16, decreto legge 745/70. LaCorte di Cassazione sottolinea ulteriormente che l'incompatibilitàdell'esercizio della professione forense di cui all'articolo 3,regio decreto legge 1578/1933, che preclude, ex articolo 2, comma 3,legge 319/75, sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazioneai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenzialeforense del periodo di tempo in cui l'attività incompatibile siasvolta, è quella con l'esercizio del commercio in nome proprio oin nome altrui. La mera titolarità della concessione per impianti dicarburanti non è ostativa all'esercizio della professione forense.

Data: 21/10/2013 11:10:00
Autore: C.G.