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Gli adempimenti procedurali per i reati previsti dal codice della strada: la nullità della citazione



di Marco Massavelli - Lanotificadella citazione dell'imputato(nella fattispecie per reato previsto dal codice della strada, inparticolare per guida senza patente, di cui all'articolo 116,codice della strada) è viziata da nullitàassoluta e insanabile,a norma dell'articolo 179, codice procedura penale, solo se lanotificazione stessa è stata omessa, oppure eseguita in formediverse da quelle prescritte ed è risultata inidonea a determinarela conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Lo hastabilito la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 24 settembre2013, n. 39494.

L'articolo179, codice procedura penale, in particolare prescrive che le nullitàassolute e insanabili sono rilavated'ufficioin ogni stato e grado del procedimento. Lamedesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stataesclusivamente la violazione delle regole sulle modalità diesecuzione della notificazione, alla quale consegue la applicabilitàdella sanatoria di cui all'articolo 184 codice procedura penale(Cass. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. (dep. 07/01/2005),Rv. 229539), con la comparizione della parte interessata o con la suarinuncia a comparire. Nel caso oggetto del giudizio, avverso lasentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, inparticolare, la nullità della sentenza, per non essere statol'imputato stesso notiziato del processo, in quanto detenuto.

Unaprima citazione all'imputato era stata notificata, presso ildomicilio (a mani della moglie convivente) mentre era in libertà;una seconda citazione era stata notificata (a mani della cognataconvivente) mentre era detenuto. Nel caso di specie, quindi, lanotificazione è stata effettuata al domicilio dell'interessato,consegnando l'atto a mani di parenti conviventi, e pertanto non viè stata alcuna omissione e la mancata eccezione formulata in udienzadal difensore ha determinato la sanatoria della invalidità ai sensidell'articolo 184, codice procedura penale. Né può dirsi che lavalidità della udienza sia stata vulnerata dalla sua mancatapresenza dell'imputato. Invero può legittimamente procedersi incontumacia dell'imputato-detenuto per altra causa, quando talecondizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore,non si siano diligentemente attivati per darne comunicazioneall'autorità giudiziaria procedente (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 841del 14/12/2011 Cc. (dep. 12/01/2012), Rv. 251572).

Quantoal lamentato vizio di motivazione della condanna, per essere statiutilizzati atti di P.G., va rilevato che dalla lettura del verbale diudienza emerge che il verbale di contravvenzione, da cui risultavache l'imputato guidava senza patente perché revocata, è statoacquisito agli atti sull'accordo delle parti. Infine, in ordine altrattamento sanzionatorio, il giudice di merito ha inteso fissarlonon vicino al minimo edittale, implicitamente facendo riferimentoalla “recidivareiterata infraquinquennale”che, sebbene non operante come aggravante in ragione della naturacontravvenzionale del reato per cui si procedeva, ha guidato iltribunale nella fissazione della pena secondo i parametri di cuiall'articolo 133, codice penale. In particolare, l'articolo116, comma 15, codice della strada, come modificato dal decretolegislativo 59/2011 e dal successivo decreto legislativo 27103,prescrive che chiunque conduce veicoli senza aver conseguito lacorrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euroa 9.032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresìla pena dell'arresto fino ad un anno.

Data: 20/10/2013 10:59:00
Autore: C.G.