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Cassazione: il valore dell'immobile ricalcolato dal condono non costituisce accertamento di valore



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 22926 del 9Ottobre 2013. Nel caso in oggetto airesistenti, dopo aver alienato per attopubblico alcuni immobili – alcuni diproprietà piena, altri solo in nuda proprietà – l'Agenzia delleEntrate ha operato una rettifica in aumentodel valore dichiarato, con contestualenotifica di avviso di accertamento. La controversia veniva risolta exlegge 140/1997, con applicazione del relativo condono.Agli stessi veniva tuttavia presentato altresì avvisodi liquidazione a fini di imposta (all'epoca,l'Invim) la quale era stata calcolata sull'importo effettivo, senzatener conto del condono fiscale. Il giudice d'appello accoglievadetto ricorso segnalando come occorreva tener conto del nuovo calcoloapplicato; avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponericorso in Cassazione.

E in effettila Suprema Corte accoglie una delle doglianze. Essa riporta come “ilvalore delle liti in materia di successioni e donazioni, di registro,ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degliimmobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibileaccertato”. Gli atti dispositivi (l'uno per la rettifica divalore, l'altro per la riscossione fiscale) hanno nella specie datoorigine a due procedimenti differenti, autonomi e separati, aiquali non vanno applicati i medesimi criteri di risoluzione e dicalcolo. In definitiva, per la Cassazione, “deve in lineagenerale escludersi la possibilità di rideterminare l'Invim sullabase del valore dell'immobile definito per effetto del condono dellasola parte acquirente ai fini dell'imposta di registro”.

Data: 13/10/2013 09:45:00
Autore: Licia Albertazzi