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Cassazione: Il giudice che liquida la nota spese dell'avvocato non è tenuto a motivare se l'importo è contenuto tra i minimi e i massimi



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 22982 del 9 Ottobre2013. L'avvocatoche non invia la notula all'amministrazione, per la quale haprestato attività di consulenza professionale, non ha diritto allaliquidazione del maggior danno per interessi. E quando insorge controversia sull'ammontare della nota spese, il cliente non può essere considerato in mora prima dell'ordinanza di liquidazione ed è solo da tale ordinanza che possono decorrere gli interessi.

Secondo la Cassazione inoltre anche se c'è stato un accordo tra le parti per importi dovuti, è sempre l'avvocato a doverlo provare "dovendosi in mancanza fareriferimento alle tariffe professionali”.

Dopo il rigetto della domanda di primo grado l'avvocato che si era visto negare dai giudici di merito il riconoscimento di maggiori importi, ha fatto ricorso in Cassazione giacché a suo dire vi sarebbe stato un difetto di motivazionedel giudice del merito, il quale non avrebbe fornito adeguataspiegazione alla riduzionedella quantificazione degli onorariliquidati.

La determinazione degli onoraridi avvocato però - spiega la corte - "costituisce esercizio di unpotere discrezionale del giudice, che,se contenuto tra un minimo ed un massimo delle tariffe, non richiedespecifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sededi legittimità a meno che l'interessato specifichi le singole vocidella tariffa che assume essere stata violata”. Ilcontrollo di ragionevolezza in sede di legittimità può infattiessere espletato soltanto a fronte di specificadoglianza, circoscritta e motivata, in quanto“l'eventuale violazione di tariffeprofessionali integra un'ipotesi di error in iudicando e non inprocedendo”. Infine, in merito agliinteressi addebitabili al cliente, la moradebendi – in caso di contestazionedell'importo liquidato – si verifica solo a seguito di ordinanzache conclude il procedimento.

Data: 14/10/2013 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi