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Dirigenti aziendali: non devono risarcire il danno per errori strategici



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 22965 del 9ottobre 2013. Nonè tenuto a risarcire l'azienda il dirigente che sbagliastrategiaperdendo i benefici fiscali e acquistando macchinari difettosi.Infatti, il manager non può accollarsi il rischio d'impresa. Inaltri termini, niente ristoro se dimostra di aver agito con lanormale diligenza. Inoltre, c'è la possibilità di prorogare ilcontratto a termine. E' quanto ha stabilito la Corte di CassazioneSezione Lavoro, con la sentenza 9 ottobre 2013, n. 22965.

Nellaspecie, è stato respinto il ricorso principale di un manager checontestava il contrattoa terminestipulato per ben due volte con l'azienda e quello incidentaledell'impresa con il quale venivano richiesti i danni per la sceltadi alcune strategie. E' in iusreceptumil carattereeminentemente fiduciariodel vincolo obbligatorio che lega il dirigente al datore di lavoro,sì da farne il collaboratore più diretto nella gestione aziendale,carattere che ne condiziona naturalmente la disciplina giuridica,notevolmente differenziandola da quella comune. La disciplinarestrittiva dei rapporti di lavoro a termine sottrae quella deidirigenti alla proclamata regolacomune del contratto a tempo indeterminato eal principio di tassatività delle eccezioni, consentendo in viaaltrettanto generale, anche se circoscritta alla categoria, lastipulazione dei contratti a termine. La disciplina di riferimento èil decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ha riformato ladisciplina del contratto a termine, abrogando espressamente la legge18 aprile 1962, n. 30, che a sua volta aveva abrogato l'articolo2097, codice civile. La disposizione dell'articolo 2, legge230/1962 che consente solo incasi eccezionalied entro dati limiti la proroga dei contratti di lavoro subordinato atempo determinato, non trova applicazione per i contratti a terminestipulati con dirigenti tecnici o amministrativi.

Data: 12/10/2013 09:30:00
Autore: C.G.