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Condominio: l'amministratore non ha diritto a ulteriori compensi per il contratto di appalto



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 22313 del 30 settembre 2013. Nonsussiste il dirittodell'amministratore condominialea ottenere un compenso ulteriore per la stipula del contratto diappalto per i lavoridi manutenzione dell'immobile,dovendosi escludere la presunzione di onerosità del mandatoaffidatogli, laddove la delibera assembleare che lo incarica dellastipula del negozio nulla dispone nel senso di compensi ulteriori edovendosi dunque ritenere che detta attività rientri nella sommaannuale forfetariamente prevista in favore del professionistainteressato. E' il principio stabilito dalla Corte di CassazioneCivile, con la sentenza 30 settembre 2013, n. 22313.

Nelcaso trattato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento,il ricorrente- amministratore di condominio sostiene che il compensopattuito per l'amministratore condominiale riguardava unicamente leprestazioniprofessionalida questi svolte nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e nonl'attività esulante dall'ordinaria amministrazione, quale laredazione del contratto di appalto e le attività connesse: eraquindi dovuto il compenso aggiuntivo per l'opera professionale,essendo altrimenti configurabile un ingiustificato arricchimento delcondominio. In tema di condominio, precisa la Suprema Corte,l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allosvolgimento dei suoi compiti istituzionali deveritenersi compresa,quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento delconferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativadi durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte(cfr. Cassaz. n. 3596/2003). Peraltro, non opera, ai fini delriconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di unaspecificadelibera condominiale,la presunta onerosità del mandato allorchè sia stabilito uncompenso forfettario a favore dell'amministratore, spettandocomunque all'assemblea condominiale il compito generale di valutarel'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore che,quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da luianticipare, non potendo il relativo credito considerarsi liquido edesigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea(cfr. Cassaz. N. 14197/2011).

Data: 07/10/2013 11:40:00
Autore: C.G.