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Cassazione: L'assegno divorzile può essere concesso anche senza specifica domanda del coniuge interessato



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 22568 del 2 ottobre 2013. Intema di divorzio, è legittima l'attribuzione alla ex dell'assegnodivorzile, nonostante quest'ultima non ha mai formulato una specificadomandain tal senso, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domandedel marito e la riconferma dell'assegno di mantenimentoriconosciutole nel corso del procedimento di separazione dei coniugi.E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, consentenza 2 ottobre 2013, n. 22568.

Secondoil costante orientamento della Corte di legittimità, il giudice hailpotere-doveredi qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapportodedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quelloindicato dalle parti, purché nonsostituisca la domanda proposta con una diversa,modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtàfattuale non dedotta e allegata in giudizio (si veda al riguardo,Cassaz. n. 13945, del 3 agosto 2012). Inoltre, l'esercizio didisporreindagini patrimonialiè meramente discrezionale e il giudice può decidere di nonavvalersi della polizia tributaria, qualora ritenga che il quadroprobatorio già acquisito sia sufficiente e completo e non necessitidi informazioni integrative (si veda, Cassaz. n. 2098 del 2011). Nelcaso specifico trattato dalla Suprema Corte, per la determinazionein concreto dell'assegnosi sono presi in considerazione e valutati diversi elementi: lecondizioni economiche delle parti, le annualità di redditorisultanti dalle dichiarazioni fiscali, la durata del matrimonio edella convivenza coniugale e il maggior apporto della donna nellacura e nell'educazione dei figli, così come aveva già valutato laCorte d'Appello con congrua e adeguata motivazione, con giudizionon censurabile in sede di legittimità.

Data: 06/10/2013 09:40:00
Autore: C.G.