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Lavoro domestico: la prova del rapporto di lavoro non può darsi solo con la permanenza in casa



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 22399 del 1 ottobre 2013. Lapermanenza in casa della presunta colf nonè sufficientea provare l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico. E' ilprincipio stabilito dalla Sezione Lavoro, della Corte di CassazioneCivile, con la sentenza 1 ottobre 2013, n. 22399.

Ilcaso trattato dalla Suprema Corte riguarda la domanda di una colfrelativa aulteriori differenze retributive, indennità per ferie non godute epreavviso,in relazione appunto a rapporto di lavoro domestico. Nel giudizio dimerito si sono considerate le provetestimonialiassunte affermando che la comprovata permanenza della lavoratricepresso il domicilio dei datori di lavoro nonè sufficiente ad affermareanche lo svolgimento di attività lavorativa per tutto il suddettotempo di permanenza. Riguardo alle indennità di ferie la Corted'appello ha ritenuto le medesime incluse nel calcolo del CTU inconsiderazione dell'orario di lavoro osservato mentre riguardo alpreavviso è stata considerata la rescindibilità ad nutum delrapporto di lavoro domestico. Con il ricorso la colf deduce che ilgiudice di appello avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato inmodo non sufficiente le risultanze istruttorie sulla quale sifonderebbe la pretesa delle differenze retributive. Deduce inoltre ilmancato riconoscimento dell'indennitàdi preavviso inconsiderazione della rescindibilità ad nutum del rapporto di lavorodomestico mentre dalla sentenza impugnata risulta che la relativaindennità è stata riconosciuta sia pure nei limiti della base dicalcolo indicata dal CTU.

Data: 07/10/2013 09:40:00
Autore: C.G.