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Rito del lavoro: le decadenze in materia istruttoria



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 21909 del 25settembre 2013. Ilgiudice, una volta che abbia ammesso i testimoni, ha l'obbligo diescuterli, a meno che la parte che li abbia indicati sia incorsa indecadenza o vi abbia rinunziato con il consenso dello stesso giudicee l'adesione delle altre parti. Nel rito del lavoro unadecadenza a carico della parteper la mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamentodella prova si produce soltanto per effetto di provvedimento emessoin tal senso dal giudice su istanza della controparte comparsa,mentre non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testirichiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopol'ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la partedi "insistere" per l'assunzione di una prova regolarmenteindicata e ammessa e che la rinuncia alla prova deve essereesplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto soloin seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice.Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza25 settembre 2013, n. 21909.

Ilgiudice, ove si verta in situazione di semiplenaprobatio,ha il potere-dovere di provvedered'ufficio agli atti istruttoriidonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti incontestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o didecadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivaresulla mancata attivazionedei poteri istruttori officiasi là dove sollecitato dalla parte aintegrare la lacuna istruttoria. L'esercizio del potered'ufficio del giudiceè possibile e doveroso solo allorquando si sia in presenza diallegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti,presentino incertezze. Ne consegue che, in tema di provatestimoniale, ove i testi siano chiamati a deporre su specifichecircostanze di fatto tempestivamente dedotte dalla parte, talecollegamento tra onere di allegazione e prova risulta rafforzato alpunto che, anche in omaggio al principio costituzionale diragionevoledurata del processo,ne è impedito il frazionamento tra primo e secondo grado digiudizio.

Data: 29/09/2013 09:30:00
Autore: C.G.