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P.A., trasparenza e cartella esattoriale per conguaglio Tarsu: necessità di previa notifica di atto di accertamento



di Licia Albertazzi - Commissione Tributaria Regionale diNapoli, sentenze n. 223/39/13 e n. 252/39/13 del 5 Luglio 2013. La Commissione TributariaRegionale di Napoli interviene in ben due occasioni a sanzionare ilcomportamento della Pubblica Amministrazione in tema di pagamentodi conguaglio Tarsu, condotta ritenuta dai giudici illegittimapoiché non in linea con il principio di trasparenza eil conseguente diritto di difesa. L'attività delcomune e dell'ente riscossore non avrebbero garantito al contribuentela predisposizione di idonei strumenti di difesa. Gli interessatihanno impugnato le sentenze della commissione provinciale lamentandola mancata previa comunicazione di accertamento da parte delcomune.

La legge 311/2004, alcomma 340 dell'art. 1, ha consentito agli enti locali di modificared'ufficio i dati inerenti le superfici censite nel catastoedilizio urbano sulla base dei criteri di riferimento fornitidall'Agenzia del territorio, nel caso questi risultino essereinferiori all'80% rispetto alla superficie catastale calcolatasecondo i criteri contenuti nel Dpr 138/1998. Ai contribuenti èstata notificata cartella esattoriale per la riscossione del maggiorimporto dovuto senza che agli stessi fosse in alcun modopreviamente presentato alcun atto di accertamento di rettifica.

Nel motivare le propriedecisioni, statuisce la commissione regionale che “deve esserenotificata agli interessati a mezzo di apposito avviso diaccertamento per il recupero della maggior tassa dovuta, calcolatasulla differenza tra la superficie minima prevista dalla legge e lasuperficie dichiarata. Solo in tal modo si consente, invero, alcontribuente di effettuare tutti i rilievi in merito ad eventualierrori di calcolo in cui possa essere ricorso l'ente impositore”.E se nemmeno la cartella esattoriale riporta la data di rettifica, ildettaglio dei controlli effettuati e il sistema di calcoloadottato dall'amministrazione, il contribuente si trovanell'impossibilità di ricostruire l'evento e predisporre, di fatto,le proprie difese.

La notifica immediata dicartella esattoriale è chiara azione posta in essere in violazionedel diritto di difesa del contribuente: occorre una notifica adhoc, essendo del tutto irrilevanti, nei casi di specie, lanotifica effettuata a mezzo di affissione pubblica. Nè èfondata l'eccezione del comune, il quale sostiene di aver omesso lacomunicazione di avvio procedimento poiché trattarsi di attivitàvincolata.

La redazione del presentearticolo è stata possibile grazie alla segnalazione dell'Avv. DePascale che ha gentilmente fornito il testo delle sentenze dicui in commento.

Data: 25/09/2013 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi