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Cassazione:Come si assegna la casa coniugale in presenza di figli maggiorenni economicamente indipendenti



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 21334 del 18 settembre 2013. L'art.155-quater, codice civile, (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006,n. 54, in sostituzione del previgente art. 155, comma 4) prevede cheil godimento della casa familiare èattribuitotenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Taleprincipio ha una ratio di protezioneneiconfronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanerenell'ambiente domestico in cui sono cresciuti. Tale ratio protettivaè evidentemente configurabile solo con riguardo ai figliminorennio non economicamente autosufficienti, nonponendosi altrimentialcuna esigenza di speciale protezione. Dunque, ai finidell'applicazione di quanto previsto dalla norma, sono da rilevarele potenzialità reddituali dei figli maggiorenni, anche se lefiglie, giudicate, appunto, economicamente autosufficienti, convivanocon la madre (nella specie, la figlia trentenne aveva lasciato glistudi da dodici anni ma, avendo svolto pratica professionale pressouno studio commerciale, aveva tali potenzialità). Lo ha deciso laCorte di Cassazione Civile, con sentenza 18 settembre 2013 n. 21334.

L'interessedei figlinon giustifica, quindi, in ogni caso, l'assegnazione della casafamiliare.

Art. 155-quater.
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema diresidenza.

Ilgodimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamenteconto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tieneconto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimentodella casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abitio cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva moreuxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazionee quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensidell'articolo 2643.

Nelladeterminazionedell'assegno di separazionea favore della moglie, a norma dell'art, 156, codice civile,inoltre, deve tenersi conto esclusivamente del reddito del marito,tralasciando, se indicati in maniera generica dalla ricorrente,eventuali altri elementi di giudizio quali il tenore di vita, ilpatrimonio, le entrate correnti, le disponibilità di quotesocietarie, le proprietà mobiliari e immobiliari dell'obbligato.

Art. 156.
Effettidella separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Ilgiudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio delconiuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto diricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di talesomministrazione è determinata in relazione alle circostanze e airedditi dell'obbligato.

Data: 30/09/2013 09:20:00
Autore: C.G.