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Cassazione: sentenza ecclesiastica e richiesta di revisione dell'assegno divorzile. L'autonomia della giurisdizione civile



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 21331 del 18 Settembre 2013. Peril principio di autonomia dei giudizi, è orientamentocostante in giurisprudenza non considerare come causa di sospensionedel giudizio di divorzio lo svolgersi contestuale di giudizio diaccertamento di nullità del matrimonio incardinato innanzi iltribunale ecclesiastico. Nella sentenza in oggetto la Suprema Cortesi pronuncia circa la richiesta, proposta da uno dei coniugi, direvisionare l'importo dell'assegno divorzile (imposto dasentenza civile) a seguito di sopraggiunta sentenza ecclesiasticastatuente la nullità del matrimonio. Le statuizioni delgiudice civile non vengono infatti toccate da tale sentenza.

Ricorda la Corte come siapossibile procedere alla revisione dell'assegno di divorzile solo percause sopravvenute, quali, ad esempio, la contrazione di nuovenozze, la morte del beneficiario (queste due circostanze comportanol'estinzione stessa del diritto) o il cambiamento della situazioneeconomica di uno o di entrambi gli ex coniugi. Solo in questomodo le ragioni giustificative poste alle base della decisionegiudiziale cessano di essere attuali e possono legittimamenteessere modificate. Inoltre, è principio ormai affermato ingiurisprudenza quello dell'indipendenza del giudicato civile rispettoall'ecclesiastico. Infatti, “il capo della sentenza che regola irapporti patrimoniali fra gli ex coniugi non potrà essere messo indiscussione dalla sopravvenuta delibazione della sentenzaecclesiastica di nullità del matrimonio e, in particolare, ladelibazione non potrà essere fatta valere come causa sopravvenuta dimodifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenzadi divorzio”.

Data: 20/09/2013 14:00:00
Autore: Licia Albertazzi