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La Cassazione a Sezioni Unite tra responsabilità del magistrato e tutela della maternità



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 20815 dell'11Settembre 2013. Importantepronuncia della Cassazione a sezioni unite circa un caso diresponsabilitàdisciplinare del magistrato.Nel caso di specie un giudice di Tribunale viene accusato di averomesso il deposito di svariati atti, tra i quali numerose sentenze inqualità sia di giudice monocratico che collegiali e svariateordinanze. Sottoposta a procedimento disciplinare e condannata,l'interessata propone ricorso in Cassazione.

Ilgiudice, nel periodo contestato, sarebbe infatti rimasta assentecausa maternità. Oltre il relativo periodo previsto perlegge, la resistente avrebbe prolungato la sua assenza sulla basedelle tutele garantite dalla disciplina relativa ai congediparentali. Lamenta che il principio per cui occorre renderecompatibile l'impegno lavorativo rispetto alle esigenze del bambinominore dei tre anni di età sia stato disatteso dalla decisionedisciplinare. La sezione disciplinare, nell'adottare la propriadecisione, avrebbe posto il relazione la gravità dei ritardi(violanti il principio del giusto processo) all'esigenzasoggettiva di giustificazione della resistente. Di conseguenza, ne hadesunto che “la giustificazione, pur possibile, può scaturiresoltanto da una o più circostanze eccezionali e transitorie”.

LaSuprema Corte individua nella sentenza impugnata profili diillegittimità. La sezione disciplinare non avrebbe infatti tenuto indebito conto la situazione soggettiva dell'incolpata, mettendolaadeguatamente in relazione alla normativa a tutela prevista dalnostro ordinamento. Nell'impostazione della sentenzala maternità appare infatti assunta come fatto episodico, risolventeall'atto della nascita del bambino, e quindiassimilabile a qualunque malattia, idoneasoltanto a giustificare il mancato deposito nei periodi strettamenteconnotati dal divieto legislativo di prestare l'attivitàlavorativa o nel breve periodo equiparato”. Mentrein realtà “i congedi parentali,secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, per ognibambino nei primi suoi otto anni di vita, riconoscendo inparticolare alla madre lavoratrice il diritto di astenersi dallavoro, trascorso il periodo di congedo di maternità, perun periodo continuato o frazionato non superiore a sei mesi”.La normativa relativa al congedo parentale trova fondamento a livelloeuropeo, precisamente nella Direttiva 96/34 CE del 3 Giugno 1996.

Concludela Corte evidenziando come “dal complesso delle iniziativeassunte negli anni dal CSM emerge con immediatezza l'impegnodell'organo di autogoverno a dare attuazione agli istituti posti atutela della maternità, allo scopo di offrire alle donne magistratopari opportunità nello sviluppo della loro professionalità”. LaSuprema Corte si schiera decisamente a favore della tutela dellamaternità e della famiglia, nonchè della parità professionale esostanziale tra uomo e donna.

Data: 16/09/2013 11:40:00
Autore: Licia Albertazzi