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Cassazione: l'assemblea del supercondominio non può essere composta dai soli amministratori



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 19558 del 26Agosto 2013. Il regolamento dicondominio è lo strumento attraverso il quale i condomini si dotano didiritti e doveri reciproci: esso regola la vita in comune, fornisce indicazionicirca la valida costituzione delle assemblee, conferisce determinati poteri all'amministratore.Tale strumento deve tuttavia sottostare alle norme imperative imposte dal codice civile, regole ispirate aiprincipi costituzionali di democraticità ed uguaglianza. Così, nel caso dispecie, la Cassazione ha evidenziato come sia illegittima l'assemblea del supercondominio –vertendo la questione circa l'abusiva occupazione di parte di giardino, adopera di un singolo condomino, di pertinenza dei diversi condomini circostanti- composta solamente dal collegio degli amministratori dei condomini.

La Suprema Corte esamina così ifondamenti normativi alla base della legittimazione della gestione della cosacomune, nonché del soggetto adibito a tale compito: l'amministratore. In questicasi il condominio, pur non avendo personalità giuridica, a mezzo dei propricondomini deve procedere alla nomina di un amministratoredi supercondominio, soggetto diverso e distinto dai singoli amministratori,l'unico ad avere piena competenza di gestione e di risoluzione dellecontroversie sorte proprio in merito ai beni in comune di più condomini.Inoltre, è illegittima la clausola regolamentare che limita la partecipazioneall'assemblea del supercondominio ai soli amministratori. Statuisce laCassazione che “anche relativamente a all'assembleadel supercondominio, ciascunpartecipante ha il diritto di intervenire alla riunione e di esprimere l'assensoo il dissenso sugli argomenti all'ordine del giorno e di votare in proporzionealla sua quota. Pertanto, è contrario a norme imperative il regolamento dicondominio che preveda essere l'assemblea del supercondominio composta dagliamministratori dei singoli condomini”. E ancora: “Il regolamento contrattuale quindi non può affidare al collegio degliamministratori il compito di sostituire intenzionalmente l'assemblea deicondomini”. Anche nell'ipotesi di supercondominio, dunque, la legittimazione ad agire per la tutela dellecose comuni va riconosciuta in capo ai singoli condomini.

Data: 02/09/2013 10:08:00
Autore: Licia Albertazzi