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Cassazione: anche se lei ha un nuovo compagno non perde il mantenimento. Il testo della sentenza in allegato



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezioneprima, sentenza n. 19555 del 26 Agosto 2013. Il giudice di primo grado pronunciava separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a carico del maritoe l'affidamento della figlia minore alla madre, con contestuale assegnazionealla moglie della casa coniugale. Ricorreva in appello il marito contestando l'addebitodella separazione, la quantificazione dell'assegno di mantenimento periodicodovuto per il mantenimento sia della moglie che della figlia nonché l'assegnazionestessa della casa coniugale sulla base del fatto che la moglie avrebbeintrapreso una nuova relazione sentimentalecon un altro uomo, essendosi sostanzialmente trasferita nella di lui dimora. Ilgiudice d'appello accoglieva parzialmente la richiesta riformando la sentenzadi primo grado, confermando tuttavia l'assegnazione della casa familiare e l'obbligodi corresponsione dell'assegno di mantenimento. Avverso tale statuizione ilmarito ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso. I quesitiformulati dal ricorrente risultano essere eccessivamente generici; tuttavia,data la delicatezza e l'importanza della materia trattata, enuncia il principiodi diritto: la revoca dell'assegno dimantenimento non può essere in ogni caso disposta nel caso in cui la nuovarelazione sentimentale intrapresa dall'ex non risulti essere consolidata; né può essere preso inconsiderazione il reddito del nuovo compagno ove la relazione non risulticonnotata dai caratteri di “stabilità,continuità e regolarità e dunque tali da far ragionevolmente propendere per laformazione di una c.d. famiglia di fatto”.

Data: 12/09/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi