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Sinistri stradali: validità ed efficacia delle dichiarazioni espresse nel C.I.D.



di Marco Massavelli - Corte di CassazioneCivile, sezione III, sentenza n. 18764 del 7 agosto 2013. La dichiarazione confessoria contenuta nelmodulo di constatazione amichevole delsinistro (c.d. C.I.D.) resa dal responsabile del danno proprietario delveicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena provanemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamenteapprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cuiall'articolo 2733, comma 3, codice civile, secondo la quale, in caso dilitisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto deilitisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Inoltre, la controversia deve svolgersi inmaniera unitaria fra i tre soggetti (danneggiato, assicuratore, responsabile)del rapporto processuale e coinvolge sia il rapporto di danno, originato dalfatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivantenecessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tuttii soggetti che vi partecipano. E' quanto si evince dalla sentenza della Cortedi Cassazione Civile, 7 agosto 2013, n. 18764.

Infatti, avutoriguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deveescludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 18, della legge990/1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sianell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna neiconfronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilitàin base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile edanneggiato, da un lato, e danneggiato e assicuratore dall'altro. E'giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, che, nel giudiziopromosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilitàcivile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve esserechiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario.

Data: 07/09/2013 23:45:00
Autore: C.G.