Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: i poteri esercitabili dall'amministratore finalizzati alla conservazione delle parti comuni dell'edificio



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18653 del 6Agosto 2013. L'art. 1130 cod. civ. elencai poteri-doveri dell'amministratore dicondominio. In particolare, al numero quattro il legislatore ha previstoche questa figura debba “compiere gli atti conservativi relativi alle particomuni dell'edificio”. In pratica quali sono ipoteri che l'amministratore può esercitare a tutela dei beni comuni? E qualiinvece eventualmente esercitabili solo previo rilascio di mandato specifico?

A questa domanda ha rispostola Suprema Corte pronunciandosi circa un caso di difetto di costruzione e delle relative azioni proposte dalcondominio ricorrente (avverso la sentenza d'appello ) a mezzo del suo amministratore. Inparticolare, lo stesso aveva proposto sia azionedi responsabilità contro il costruttore ex art. 1669 cod. civ., sia azione di risarcimento danni non soloper il ristoro del danno subito dalle parti comuni, ma anche per le singoleunità abitative di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tale circostanzaè stata dedotta dalla Suprema Corte poiché non espressamente contestata nelprimo grado di giudizio, ma solo in fase di appello.

Dopo essersi soffermata adesplicare i requisiti di forma richiesti dal codice di procedura al fine dicorrettamente proporre ricorso al presente organo giudicante, la Cassazione enunciail principio di diritto secondo il quale “intema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art.1130, primo comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei dirittiinerenti alle parti comuni dell'edificio – gli consente di promuovere azione diresponsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà,ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singolicondomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliaridi loro proprietà esclusiva”. La Suprema Corte accoglie tale motivo diricorso rinviando la questione al giudice del merito, rigettando i restanti.

Data: 25/08/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi