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Lavoratrice madre: licenziamento per cessazione dell'attività durante il periodo di astensione per materinità



di Marco Massavelli -Cortedi Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 18363 del 31 Luglio 2013. In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto dilicenziamento dettato dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - secondo cuiè vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo digravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché finoal compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comaterzo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'aziendaalla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibiledi interpretazione estensiva ed analogica, per ipotesi come la soppressionedi un ramo d'azienda o di un reparto autonomo: ne consegue che, per la nonapplicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previstedalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e chevi sia stata cessazione dell'attività. E' quanto deciso dalla Corte diCassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 luglio 2013, n. 18363.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,all'articolo 54, per la parte che interessa la causa in commento, dispone, alprimo comma, che “le lavoratrici nonpossono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al terminedei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino alcompimento di un anno di età del bambino”; al terzo comma che “il divieto di licenziamento non siapplica nel caso: …b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa èaddetta;…”; al quarto comma, come successivamente modificato, che “durante il periodo nel quale opera ildivieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro,salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa èaddetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratricenon può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamentocollettivo……omissis….”. Per cui solo in caso di cessazionedell'attività dell'intera azienda èpossibile il collocamento in mobilità della lavoratrice madre.

Data: 01/09/2013 09:40:00
Autore: C.G.