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Separazione personale, acquisto della proprietà per accessione e comunione legale dei beni



di Francesca Tessitore -Cassazione civile, sez. VI, sentenza 3 luglio 2013, n. 16670. Laconiuge, in fase di separazionepersonale, ha richiesto al marito il pagamento di una somma pari a metà delvalore dell'immobile edificato, in costanza di matrimonio, sul suolo diproprietà esclusiva del coniuge convenuto. In primo ed in secondo grado lecorti territoriali hanno rigettato la domanda della coniuge, la quale haproposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione degli artt. 143, 177,179 e 192 c.c. evidenziando che i materialiimpiegati per l'edificazione dell'immobile erano della comunione legale, quindi ella avrebbe avuto il diritto di essererisarcita della somma pari alla metà del valore di detti materiali.

La Suprema Corte ha stabilito, inconformità alle precedenti pronunce, dopo aver ribadito il principiodell'accessione, in forza del quale il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprietà di quanto iviedificato, nella comunione legale tra coniugi “in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità diapposita manifestazione di volontà” non è applicabile l'art. 177 c.c. inquanto si riferisce agli acquisti che “hanno carattere derivativo, essendoneespressamente prevista una genesi di origine negoziale”. Da ciò deriva chequanto edificato, in costanza di matrimonio, sul suolo di proprietà esclusivadi un solo coniuge, “è a sua voltaproprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generaliin materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbiacontribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'oneredella prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confrontidell'altro coniuge le somme spese a tal fine”.

Data: 14/08/2013 10:20:00
Autore: C.G.