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E' possibile dedurre in condizione un elemento essenziale del contratto?



di Francesca Tessitore - Cassazione civile, sez. II, sentenza 12 luglio 2013, n. 17287. Allastipula del contratto preliminare diun fondo rustico, con opere abusive, era stato pattuitoche il definitivo sarebbe stato stipulato entro otto mesi o, sesuccessivamente, entro 15 giorni dalla concessione in sanatoria. In Primogrado, il tribunale adito emise sentenza ex art. 2932 c.c. in favore delpromissario acquirente ma in appello, la Corte ha rigettato la domanda ex art.2932 c.c., dichiarando la nullità delcontratto preliminare in quanto l'eventodella concessione in sanatoria era stato elevato a condicio juris ai fini della stipulazione del contratto definitivo.Non era quindi possibile accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. con unadecurtazione di prezzo derivante dalla presenza di opere abusive sul fondorustico oggetto di preliminare di vendita.

La Suprema Corte ha stabilito cheil giudice di merito, nell'interpretareun contratto, deve tenere conto sia delle singole clausole ed alla comuneintenzione delle parti contraenti in riferimento sia alle singoledisposizioni, che dell'interpretazionecomplessiva del contratto. Nel contratto preliminare, infatti, era statainserita la clausola in forza della quale il contratto definitivo era statoconcordato nei termini “allorchè”venga conseguita la concessione in sanatoria per le opere abusive. La SupremaCorte ha quindi rilevato una mancanza diadeguata motivazione operata dalla Corte d'Appello nella propria decisionee, per tale motivo, ne ha disposto il rinvio con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “Stante il principio generale dell'autonomiacontrattuale di cui all'art. 1322 c.c. – (…) - i contraenti possono validamenteprevedere come evento condizionante il concreto adempimento (o inadempimento)di una delle obbligazioni principali del contratto.”

Data: 13/08/2013 09:00:00
Autore: C.G.