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I termini di notifica della sentenza ai fini della corretta presentazione del ricorso per cassazione



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 17461 del 17 Luglio 2013. Deve ricordarsi che il destinatario dellanotificazione della sentenza è il procuratorecostituito, non la parte. Pertanto il luogo che rileva ai fini di dettanotificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore, non il domicilioeletto dalla parte, con la conseguenzache, ove la parte sia rappresentatain giudizio da due procuratori e la notifica della sentenza sia fatta adentrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore nondomiciliatario, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dalcircondario e non esigente domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934 (cfr. Cass.28.04.2004, n. 8169 e Cass. 5759/2004). E' quanto deciso dalla Corte diCassazione Civile, con sentenza 17 luglio 2013, n. 17461.

La questione riguarda la notifica dellasentenza di appello nei confronti dell'appellante (che ha proposto ricorso inCassazione, dichiarato inammissibile) presso entrambi i suoi difensori. Lanotifica al primo difensore è avvenuta in data 25.11.2010 e al secondodifensore in data 26.11.2010. La notifica del ricorso per cassazione èavvenuta, con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, 25.1.2011, e cioè il 61° giorno successivo alla notificadella sentenza al primo avvocato, e pertanto, non tempestivamente. Inoltre, si deve ritenere inammissibile ilricorso per cassazione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiutaattraverso l'allegazione o l'integrale trascrizione degli atti del giudizio dimerito: tale modalità, infatti, equivale nella sostanza a un mero rinvio agli attidi causa e viola, di conseguenza, il principiodi autosufficienza del ricorso.

Data: 20/07/2013 17:35:00
Autore: C.G.