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Agevolazioni fiscali per la prima casa: nel calcolo della superficie rientra anche il ripostiglio



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 17439 del 17 Luglio 2013. Nel calcolo dei 240 mq oltre i qualil'abitazione può essere considerata di lusso,a norma dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 agosto 1969, e quindi privadelle agevolazioni fiscali sulla prima casa, rientra anche il ripostiglio. Ciò anche se le caratteristichedimensionali e strutturali sono identiche a quelle della soffitta. Lo hastabilito la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con sentenza 17luglio 2013, n. 17439. A norma del Decreto Presidente dellaRepubblica 131/1986, tariffa I, articolo 1, nota 2bis, il beneficio fiscalerelativo alle agevolazioni sulla prima casa è connesso all'acquisto di case prive della caratteristiche di lusso indicate daldecreto 2 agosto 1969. Secondo l'articolo 6 del citato decreto ministeriale,costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari “aventisuperficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, leterrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. La disposizione riconnette, dunque, al datoquantitativo della superficie dell'immobile la caratteristica dell'immobile dilusso, escludendo dal computo solo i predetti ambienti.

La Corte di Cassazione ha affermato inpassato (Cass. 10807/2012 e 22279/2011) che:

a) nelcalcolo della superficie utile per stabilire se una abitazione sia di lusso devecomputarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorchè prividell'abitabilità, in quanto requisito non richiamato dal decreto ministeriale 2agosto 1969;

b) nonè possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative adagevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica.

Data: 22/07/2013 09:00:00
Autore: C.G.