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Cassazione: ecco chi deve pagare IVA su spese poatali di invio della bolletta telefonica



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta tributaria, ordinanza n. 17517 del 17 Luglio 2013. Il caso in oggetto esprimechiaramente la portata di principioguida estrapolabile dall'esperienza, in quanto oggetto del contendere è unasomma di denaro d'irrisoria consistenza (0,11 centesimi di euro). Ciò cherileva in questa sede, tuttavia, è sottolineare il criterio decisionale che staalla base della pronuncia di rigetto della Corte di Cassazione. Un privatocontesta la legittimità di assoggettamentoiva delle spese richieste dal proprio gestore telefonico a titolo dirimborso costo postale di inoltro fattura; a seguito di un primo accoglimentodel gravame proposto dal privato da parte del giudice di pace, il giudice d'appelloha in seguito riformato totalmente la sentenza. Il privato ricorre dunque perCassazione.

Punto focale dell'intera vicendaè dato dalla circostanza che le spese sostenute dal gestore di utenzetelefoniche per la spedizione della “bolletta” non sarebbero state sostenute “innome e per conto” del cliente, ma soltanto “perconto”; tale distinzione è fondamentale e la conseguenza nel caso inoggetto è che la relativa fattura di spesa di servizio postale sarebbeaddebitabile esclusivamente all'azienda, la quale, a sua volta, ha diritto dirivalersi nei confronti del cliente. In questo senso tale spesa è “inerente all'esecuzione della prestazione,cioè della cessione del bene o dell'erogazione del servizio e come tale riconducibilealla base imponibile” ai sensi della normativa iva. Il clientesostanzialmente contesta l'applicabilità dell'iva proprio a questa voce dicosto, partendo dal presupposto che, a monte, usufruendo di speciali agevolazionifiscali, tale iva non è dovuta dalgestore telefonico verso poste italiane s.p.a. (essendo “esenti da imposizione le prestazioni delservizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni diservizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione”).

Interviene sul punto la Corte, laquale, dopo aver esaminato ulteriori e differenti questioni preliminari,evidenzia che “se le parti si accordanonel senso che il pagamento possa essere fatto all'utente dietro ricevimentodella fattura (…) mediante spedizione per posta gli è inviata dal gestore,questa spesa che per contratto deve essere sopportata dall'utente è anticipatadal gestore (…) rientra tra quelle cui si applica l'art. 15 n. 3 della LeggeIva”. L'orientamento della Suprema Corte sarebbe supportato anche da rispostaad interpello rivolto all'Agenzia delle Entrate. In definitiva, se le spesepostali sostenute dal gestore telefonico sono da questi interamente anticipate, innome proprio e per conto del cliente, allora l'importo chiesto a rimborsoall'utente – anche se a monte, nel rapporto tra servizio postale e gestoretelefonico, risulta essere esente da iva – ben rientra fiscalmente nella baseimponibile, dunque correttamente soggetto ad iva.

Data: 05/08/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi