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Sinistri stradali: è legittima la contestazione differita della violazione purchè adeguatamente motivata



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 16555 del 2 Luglio 2013. L'articolo 200, codice della strada impone lacontestazione immediata delleviolazioni amministrative previste dal normativa codicistica “quando possibile”. In alternativa,sussistendone l'impossibilità “oggettiva”, il successivo articolo 201 impone la notifica del verbale di accertamentodella violazione al trasgressore e/o al soggetto obbligato in solido per ilpagamento della sanzione, cosi come individuato a norma dell'articolo 196. Incaso di accertamento di violazione amministrativa concernente il codice dellastrada a seguito di intervento per i rilievi di un sinistro stradale, non bastaindicare «incidente stradale con feriti» all'organo di polizia stradaleintervenuto, per legittimare la contestazione differita del verbale, ma èsempre necessario motivare il rinviodell'incombente: è sufficiente la spiegazione per cui gli agenti erano impegnati nei rilievi sul luogo delsinistro. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2luglio 2013, n. 16555.

D'altronde, per poter affermare di averaccertato una violazione amministrativa concernente le norme sulla circolazionestradale, dalla quale sia derivato un sinistro stradale, soprattutto se conconseguenti lesioni personali o morte di uno dei protagonisti, è necessario chel'organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi abbia conoscenza ditutte le informazioni relative alle modalità con le quali il fatto si èrealizzato; e non sempre le informazioni assunte sul luogo del sinistro enell'immediatezza dell'intervento sono complete, essendo necessario, adesempio, acquisire successivamente sommarie informazioni di soggetti, in quelmomento assenti, perché ricoverati presso il Pronto Soccorso, oppurepresentatesi nei giorni successivi presso l'Ufficio di polizia. In tale situazione la contestazione differitaè necessaria, non essendo possibile accertare e contestare nell'immediatezzal'eventuale violazione.

Data: 12/07/2013 09:00:00
Autore: C.G.