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Cassazione: non perde l'assegnazione della casa coniugale la ex moglie che nello stesso appartamento inizia una convivenza con altro uomo



di di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 15753 del 24Giugno 2013. Al termine del procedimento di divorzio avviato daidue ex coniugi il tribunale di primo grado affidava in via esclusiva alla madre, il figlio minorennee la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, ponendo in capo all'ex marito l'onere di corrispondere assegno periodico dimantenimento.

L'assegnazione della casaconiugale alla moglie viene tuttavia revocata. La Corte d'Appelloriforma parzialmente tale statuizione assegnando in via esclusiva la casa coniugale,in comproprietà degli ex coniugi, all'ex moglie.

Avverso questa sentenza ricorreil marito, lamentando violazione di legge così come dal disposto dell'art. 155quater cod. civ., contemplante la cessazione dell'assegnazione della casaconiugale ove si accerti la convivenzamore uxorio o la contrazione dinuovo matrimonio.

La Suprema Corte dà tuttaviainterpretazione specifica della norma di legge, confermando come la stessadebba tuttavia essere applicata al casoconcreto: in quello in oggetto occorre pur sempre tutelare primariamente l'interesse supremo dei figli minori “ai quali comunque devono essere equiparatii figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente”. Concludequindi affermando che “la Corte di meritovaluta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico delgiovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l'assegnazione diessa alla madre, nonostante la nuova convivenza”. La decisione nel merito,compiutamente motivata, non può essere oggetto di sindacato da parte dellaCassazione che rigetta il ricorso.

Data: 01/07/2013 11:20:00
Autore: Licia Albertazzi