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Illegittimo il licenziamento del dipendente che riceve regali dal fornitore senza dirlo ai superiori



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione Lavoro, sentenza n. 15926 del 25 Giugno 2013. Deve essere esclusa la proporzionalità dellasanzione espulsiva inflitta al dipendente che riceve un regalo di valore nonrilevante dal fornitore del datore senza comunicarlo agli organi di vigilanzadell'azienda dovendo ritenersi che l'esiguo valore del presente escluda laformazione di un conflitto di interessi fra il dipendente e il datore e dunquepossa ledere irrimediabilmente la fiducia che il secondo deve riporre nelprimo, rilevando in tal caso la mancata dimostrazione che il codice etico siacomunque affisso in azienda, laddove il comportamento addebitato all'incolpatonon rientri fra quelli «manifestamente contrari» agli interessi dell'azienda odei lavoratori.

E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione,sezione Lavoro, con sentenza 25 giugno 2013, n. 15926, in riferimento a ricorsoa norma dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300). Nel giudizio relativo all'impugnativa dellicenziamento per giusta causa, l'individuazione delle mansioni del lavoratoreè uno degli elementi che il Giudice del merito è chiamato a considerare al finedi stabilire se la mancanza del lavoratore sia stata tanto grave dagiustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, nell'ambito della completavalutazione del comportamento del prestatore, in tutti i sui aspetto. In particolare, la valutazione del Giudicedeve basarsi sul complessivo comportamento del lavoratore, da esaminare sia nelsuo contenuto oggettivo, e cioè con riguardo alla natura e qualità delrapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che siarichiesto dalle mansioni espletate, sia nella sua portata soggettiva, conriferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto inessere, ai modi, agli effetti e all'intensità dell'elemento volitivodell'agente.

Data: 03/07/2013 16:48:00
Autore: C.G.